IUS ET SALUS - Periodico online di diritto sanitario e farmaceutico

Accreditamento

L’orientamento già seguito da questa Sezione con riferimento alla prassi dell’opposizione di clausole con le quali le strutture private precisano di sottoscrivere i contratti, al solo scopo di non incorrere nella sospensione del rapporto di accreditamento e riservandosi comunque ogni più ampia tutela, ha reiteratamente chiarito che – nelle ipotesi in cui detta facoltà di sottoscrizione con riserva non risulti contemplata nel modello contrattuale di riferimento – i caveat in tal senso formalizzati debbano “intendersi come non opposti e, dunque, come tali, non… idonei a impedire la formazione dell’accordo”.



I due procedimenti – di autorizzazione e di accreditamento – sono, in base ai richiamati principi fondamentali della legge statale, tra di loro autonomi, essendo ciascuno finalizzato alla valutazione di indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili.



I tetti di spesa sanitaria sono previsti a livello regionale e ripartiti tra le varie ASL provinciali, per cui il dato complessivo della spesa regionale rappresenta una variabile indipendente […] una struttura autorizzata a fornire determinate prestazioni sanitarie può comunque continuare ad erogare dette prestazioni anche una volta raggiunto il budget di spesa, ovviamente in forma privatistica, vale a dire con corrispettivo a carico dell’utente privato e non della finanza pubblica.



L’Azienda sanitaria non deve specificamente motivare le ragioni per le quali applica sic et simpliciter le determinazioni regionali, mentre è titolare di un potere ampiamente discrezionale – da esercitare sulla base di una adeguata motivazione che dia conto del perché si aumenti la spesa pubblica – allorquando ritenga di dover tener conto di ulteriori elementi, diversi da quelli tipizzati dalle previsioni regionali. Il protrarsi del procedimento volto al rilascio di un’autorizzazione da parte dell’Asl appellante attiene alla fisiologia dei rapporti amministrativi.



L’accreditamento relativo ai servizi sociali è, al pari di quello riferito ai servizi sanitari, un titolo - o, in chiave oggettiva, una modalità di esecuzione del servizio - di carattere abilitativo-concessorio mediante il/la quale un soggetto privato viene “attratto” entro la sfera organizzativa pubblicistica del servizio pubblico sanitario, acquisendo la conseguente legittimazione ad operare “in luogo” dell’Amministrazione, originaria ed istituzionale titolare della funzione assistenziale, e riversando i costi del servizio a carico della stessa, secondo i criteri ed entro i limiti prefissati a livello contrattuale. Contrasta con i principi concorrenziali di matrice euro-unitaria il consolidamento della posizione di plusvalore concorrenziale conseguente all’accreditamento a scapito della necessaria verifica, periodica e trasparente, dell’eventuale maggiore efficienza e qualità di soggetti aspiranti.



La sottoscrizione della clausola di salvaguardia nelle Regione soggette ai Piani di rientro dai disavanzi del settore sanità è imposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della salute per esigenze di programmazione finanziaria, […]. Tale clausola equivale a un impegno della parte privata contraente al rispetto e accettazione dei vincoli di spesa essenziali in una Regione sottoposta al Piano di rientro. Chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute.



Lo strumento della c.d. regressione tariffaria è stato ritenuto legittimo dalla giurisprudenza costante, per la quale deve ritenersi legittimo il metodo di una remunerazione definibile con esattezza solo a consuntivo e in relazione alla conoscenza dei dati di superamento del budget regionale e perciò il metodo della regressione tariffaria che, pur preventivamente disposta, diventi certa nel suo ammontare definitivo solo successivamente alla erogazione delle prestazioni, senza che ciò sia irragionevole o lesivo delle prerogative imprenditoriali.



In materia di controlli effettuati sulla regolarità delle prestazioni rese dalle strutture accreditate, la mancata indicazione del "minutaggio" dell'attività riabilitativa erogata dalla struttura accreditata determina l'inappropriatezza delle prestazioni e la conseguente legittimità delle sanzioni irrogate.



L’autore prende spunto dal commento alla sentenza 113/2022 della Corte costituzionale per esaminare i rapporti di natura sistematica e di tono costituzionalistico fra i diritti, i valori e le libertà fondamentali coinvolti nella disciplina dell’accreditamento istituzionale delle strutture private autorizzate, con particolare riguardo ai vincoli circa l’assunzione del personale a queste ultime imposti dal legislatore regionale quali requisiti ulteriori al cui possesso è subordinato il rilascio dell’accreditamento stesso.



La prioritaria esigenza di contenimento della spesa pubblica, essendo funzionale alla tenuta del Servizio sanitario regionale e quindi, in definitiva, alla possibilità di assicurare con la necessaria continuità l’erogazione di prestazioni sanitarie, assume un rilievo preminente rispetto alle pur apprezzabili esigenze economiche delle case di cura private accreditate, le quali non sono obbligate a stipulare accordi con le Aziende sanitarie locali, qualora non reputino remunerativi o economicamente congrui i budget assegnati, potendo continuare ad operare sul mercato come liberi operatori economici.



Nel caso in cui una casa di cura accreditata si dolga delle modalità di riparto del budget complessivo di spesa concretamente disponibile a livello aziendale … ed invochi l'assegnazione di un più elevato tetto di spesa individuale invalicabile, …, essa deve notificare il ricorso ad almeno una di queste ultime, in quanto soggetto controinteressato. Gli operatori privati … non possono considerarsi estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al piano di rientro, al cui rispetto la Regione è obbligata.



Le controversie aventi a oggetto l'esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie operando in regime concessorio di accreditamento, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ex art. 133, comma 1, lett. c) del c.p.a. qualora oggetto della contestazione sia esclusivamente l'esito del controllo, il conseguente accertamento dell'inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie, ovvero le sanzioni amministrative irrogate.



La previsione di un numero complessivo massimo di pazienti all’interno del presidio, strutturalmente inteso, assicura che le strutture mantengano una dimensione familiare e umana, favorendo la personalizzazione degli spazi. La sottoscrizione di una intesa di riconversione e l’accreditamento istituzionale non costituiscono un impedimento al potere di verifica e controllo da parte dell’Amministrazione regionale sulla sussistenza dei requisiti in capo alle strutture sanitarie autorizzate e accreditate, così come l’accreditamento può essere sempre rimodulato (D. Lgs. n. 502/1992, art 8 quater comma 8) in virtù di un nuovo e differente fabbisogno.



Nel sistema dell’accreditamento sanitario la legittimità delle clausole di salvaguardia è essenzialmente funzionale alla tutela del diritto alla salute, al contenimento della spesa sanitaria e alla deflazione del contenzioso. Per la ripartizione del livello massimo di finanziamento alle strutture accreditate il criterio della “spesa storica” va riferito alla spesa pregressa globale per tipologie di prestazioni e non può comportare un’aspettativa della singola struttura al mantenimento dell’importo assegnatole nell’anno precedente.



La tutela del lavoro può anche essere perseguita nel contesto dell’organizzazione del servizio sanitario regionale, ma pur sempre nel bilanciamento tra la libertà di iniziativa privata e il fine sociale della tutela della salute.



Il Tar campano solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, l. reg. Campania n. 8 del 2003 - che prevede la possibilità di rilasciare l'autorizzazione sanitaria ad un solo centro diurno sanitario per anziani (RR.SS.AA.) per distretto sanitario di base - per contrasto con gli artt. 3, 32, 41 e 117, comma 3 Cost.



Le controversie aventi ad oggetto l'esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie, operando in regime concessorio di accreditamento, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario qualora oggetto della contestazione sia l'esito del controllo, il conseguente accertamento dell'inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le sanzioni amministrative irrogate ovvero le relative richieste pecuniarie, in termini di liquidazione del corrispettivo o di conguaglio tra debiti e crediti.



La ratio della fissazione dei tetti massimi e dei relativi meccanismi di controllo è... il contenimento della spesa pubblica..., la continuità nell’erogazione delle prestazioni ai cittadini e una sana competizione tra le strutture accreditate. La retroattività dell'atto di determinazione della spesa non priva gli interessati di punti di riferimento regolatori... e, d'altro lato, il ritardo nella sua adozione non è tale da comportare, di per sé, alcuna decadenza nell'esercizio della funzione amministrativa de qua. I “motivi aggiunti impropri”... danno origine a un nuovo ricorso.



Ne discende l'illegittimità della DGR impugnata in parte qua, poiché adottata in violazione delle norme che regolano il potere regionale in materia di programmazione sanitaria, con conseguente discriminazione priva di giustificazione normativa delle società di persone regolarmente accreditate rispetto alle società di capitali e lesione, irragionevole e anch'essa senza ragione di bilanciamento, del principio di libera iniziativa economica degli operatori sanitari, il cui filtro è rappresentato dall'ottenimento dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento all'erogazione di prestazioni per conto del servizio sanitario.



La stipulazione degli accordi ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 è condizione imprescindibile per l’erogazione di prestazioni sanitarie con oneri a carico del S.S.R. [...] Una volta siglati senza alcuna riserva, le prestazioni erogabili a carico del pubblico erario sono quelle e solo quelle ivi ritenute compatibili con gli atti di programmazione generale vigenti [...]. Dalla non negoziabilità dei vincoli finanziari imposti dal Piano di rientro discende unicamente l’alternativa se accettare… il budget assegnato alla propria struttura ovvero se collocarsi esclusivamente nel mercato della sanità privata.



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