IUS ET SALUS - Periodico online di diritto sanitario e farmaceutico

L’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico rappresenta uno dei temi più complessi e articolati nell’ambito della responsabilità sanitaria, collocandosi al crocevia tra responsabilità civile, responsabilità amministrativa e organizzazione del servizio sanitario. L’istituto assume particolare rilevanza nel sistema delineato dal legislatore con la Legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come Legge Gelli‑Bianco, la quale ha profondamente modificato la disciplina della responsabilità sanitaria, incidendo direttamente anche sui rapporti interni tra struttura sanitaria e professionista sanitario.

[a cura di Giacomo Testa, Avvocato del Foro di Roma]

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07 gennaio 2026, la legge 07 gennaio 2026, n. 1, che introduce una serie di modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 relativa alla giurisdizione e alle funzioni di controllo della Corte dei Conti, al Codice della giustizia contabile, nonché ulteriori disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale, conferendo altresì una delega al Governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, nonché in materia di rimborsi da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa. 
[a cura di Vincenza Di Martino, Avvocato del Foro di Roma]

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 170/2025 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui impedisce al medico imputato di citare nel processo penale l’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria per le coperture obbligatorie previste dall’art. 10 della legge n. 24/2017 (legge Gelli-Bianco).
[a cura di Giacomo Testa, Avvocato del Foro di Roma]

La revisione dei prezzi è disciplinata dall’art. 60 del D.lgs n.36/2023 come modificato ed integrato dal D.lgs n.209/2024 (c.d correttivo) che ha precisato i meccanismi di attivazione della clausola e stabilito al comma 4-quater che il nuovo Allegato II. bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi.
[a cura di Vincenza Di Martino, Avvocato del Foro di Roma]

In data 18 novembre 2025, a Roma, l’Aran e le Organizzazioni sindacali dell’area della dirigenza sanitaria hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto collettivo nazionale relativa al triennio 2022–2024. Il nuovo accordo riguarda oltre 137.000 dirigenti, di cui 120.000 medici e 17.000 dirigenti sanitari non medici (biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti e dirigenti delle professioni sanitarie).
[a cura di Vincenza Di Martino, Avvocato del Foro di Roma]

La revisione dei prezzi è disciplinata dall’art. 60 del D.lgs n.36/2023 come modificato ed integrato dal D.lgs n.209/2024 (c.d correttivo) che ha precisato i meccanismi di attivazione della clausola e stabilito al comma 4-quater che il nuovo Allegato II. bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi.
[a cura di Vincenza Di Martino, Avvocato del Foro di Roma]

Con ordinanza n. 4915/2025 del 18 luglio 2025 il Tribunale Civile di Milano ha disposto il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alla Corte di cassazione per definire l’ambito di applicazione della T.U.N. (tabella unica nazionale per le lesioni macropermanenti), sia in relazione alla genesi del fatto illecito, sia in relazione al profilo temporale di accadimento del sinistro.
[a cura di Vincenza Di Martino, Avvocato del Foro di Roma]

Con il parere che si segnala il MIT risponde al seguente quesito: ai fini della corretta attribuzione degli incentivi si chiede se l’accertamento ed attestazione delle specifiche funzioni svolte, di cui all’art.43 comma 4, debba avvenire con atto autonomo da richiamare o allegare al provvedimento di liquidazione considerato che i commi 4 e 5 dell’art.45 stabiliscono l’impossibilità di corrispondere l’incentivazione in mancanza di espressa attestazione atteso che il semplice prospetto di ripartizione definisce solo la quota di attribuzione del compenso e non dettaglia, nello specifico, le mansioni svolte.
[a cura di Vincenza Di Martino, Avvocato del Foro di Roma]

Importante novità è il DDL n.1241 di iniziativa governativa riguardante “misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria”. Il DDL è stato approvato dal Senato il 15 aprile 2025 ed è attualmente all’esame della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.
[a cura di Vincenza Di Martino, Avvocato del Foro di Roma]

L’Anac nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, stante le riscontrate irregolarità emerse a seguito di procedimenti di vigilanza, ha ritenuto opportuno fornire indicazioni generali in merito alle corrette modalità di attuazione della normativa in tema di tracciabilità finanziaria, anche con riguardo agli strumenti di controllo attivabili dalle stazioni appaltanti al fine di minimizzare i rischi di violazione delle disposizioni normative in esame.
[a cura di Vincenza Di Martino, Avvocato del Foro di Roma]

In Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2025 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 maggio, n.73 recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione Europea in materia di infrastrutture e trasporti”.
[a cura di Vincenza Di Martino, Avvocato del Foro di Roma]

Con comunicato del 19 marzo 2025, il Presidente dell’Anac, ha premesso che la questione del rilascio delle certificazioni di lavori eseguiti in adempimento di contratti attuativi di accordo quadro, è stata “in passato affrontata ritenendo che ciascun singolo contratto attuativo dovesse dar luogo al rilascio di un CEL, all’interno del quale il RUP poteva indicare l’importo e le date di inizio e fine lavori riferite alla singola operazione eseguita”.
[a cura di Vincenza Di Martino, Avvocato del Foro di Roma]

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