Con la Decisione n. 9/2022, decisa nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2021 e depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2022, la Corte dei Conti dell’Umbria, Sezione Giurisdizionale, Perugia, ha stabilito che costituisce danno erariale non addivenire a una transazione palesemente vantaggiosa. Tale danno va determinato in misura pari alla differenza tra il costo complessivo sostenuto per la soccombenza e quello che sarebbe derivato dalla conciliazione.