IUS ET SALUS - Periodico online di diritto sanitario e farmaceutico

COVID-19

Le carenze motivazionali determinano l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale promosse, per genericità, insufficiente motivazione a fondamento delle censure nonché mancata e/o erronea indicazione dei parametri interposti.



ATTO CAMERA 1151, "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" approvato dalla Camera dei deputati il 22 giugno 2023 e trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 giugno 2023.



L’effettività del diritto alla provvidenza dei soggetti danneggiati da vaccinazioni impone, pertanto, di far decorrere il termine perentorio di tre anni per la presentazione della domanda, fissato dall’art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992, dal momento in cui l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza dell’indennizzabilità del danno. Prima di tale momento, infatti, non è possibile che il diritto venga fatto valere, ai sensi del principio desumibile dall’art. 2935 cod. civ.



Il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all’obbligo vaccinale, nell’esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall’art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l’attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.



Decidere da quale specifica patologia si intenda difendere la collettività ricorrendo a questo trattamento è il primo, indispensabile passaggio nell’ambito del percorso che il legislatore compie, assumendosene la responsabilità, verso l’obbligo vaccinale, e garantisce altresì la necessaria conoscibilità del trattamento imposto. Correlativamente, questa stessa indicazione è essenziale per consentire, nella sede del giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi, il sindacato di non irragionevolezza della scelta legislative.



La tutela della salute implica anche il dovere dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell’interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari.



La spiccata propensione al falso, nella quale l'indagato era radicato in ragione di suoi personali convincimenti sull'opportunità della somministrazione del vaccino; la insistenza palesata al medico, caratterizzano in chiave negativa il giudizio sulla personalità ed evidenziano il rischio di recidiva nel compimento di attività connesse al proprio ruolo.



È evidente la carenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla controversia relativa alla sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, che – come sottolineato dalla richiamata ordinanza delle sezioni unite della Corte di cassazione – «discende, in modo automatico» dall’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, configurato come «requisito essenziale» imposto dalla legge a tutela della salute pubblica e della sicurezza delle cure.



Il contributo indaga il delicato tema della formazione continua, in cui si compendia il diritto-dovere dei professionisti sanitari all’aggiornamento professionale e alla formazione permanente, al fine di adeguare le conoscenze professionali, nonché a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti, secondo il progresso scientifico e tecnologico. Particolare attenzione è riservata al rapporto fra obbligo formativo e responsabilità professionale, nonché ai profili organizzativi del diritto alla formazione attraverso l’analisi del sistema ECM.



Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha chiarito le condizioni di accesso al dossier sanitario, al tempo del Covid-19.



Il Ministero della Salute ha pubblicato la Relazione sullo Stato Sanitario del Paese, in riferimento ai dati dal 2017 al 2021.



Disciplinate dal Ministero della Salute le nuove modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi per i soggetti danneggiati.



Tutti gli atti della sequenza procedimentale introdotta e disciplinata dall’art. 4 del d.l. n. 44/2021, a fronte di un potere vincolato, per l’amministrazione, ai presupposti determinati dalla legge e vincolante per i destinatari, sono egualmente lesivi per la sfera giuridica dei ricorrenti che, si badi, non lamentano soltanto una violazione del loro diritto al lavoro e alla retribuzione (art. 36 Cost.), ma una violazione diretta, e radicale, anche del loro fondamentale diritto ad autodeterminarsi (artt. 2 e 32 Cost.).



La scelta di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, l’effettuazione dei test previsti dalle norme impugnate (test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2), a fronte della diversa natura dei due soggetti giuridici e del differente regime che li caratterizza, rientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non è censurabile per irragionevolezza.



La nota analizza in chiave critica la recente sentenza della Corte costituzionale che ha giudicato legittima la riserva in favore delle sole farmacie dell’attività di somministrazione di tamponi rapidi antigenici e test sierologici per la rilevazione del coronavirus, con correlata preclusione per le parafarmacie, facendo leva sulla differenza ontologica fra le due tipologie di esercizi e sul percorso, legislativo, giurisprudenziale e dottrinario, di valorizzazione della rete territoriale operante in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.



La disciplina del green pass va ricondotta alla competenza esclusiva statale in tema di profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lettera q, Cost.), [che individua] ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla, poiché non vi può essere in definitiva alcuno spazio di adattamento della normativa statale alla realtà regionale, che non sia stato preventivamente stabilito dalla legislazione statale; unica competente sia a normare, la materia in via legislativa e regolamentare, sia ad esercitare la relativa funzione ammnistrativa, anche in forza, quanto alle autonomie speciali, del perdurante principio del parallelismo.



È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma che esclude, per l’operatore sanitario sospeso dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale, il diritto alla retribuzione nonché ad altri compensi o emolumenti comunque denominati.



Il contributo illustra le tappe attraverso le quali ha preso forma il nuovo decreto ministeriale, in corso di emanazione, che riforma l’assistenza sanitaria territoriale, spaziando dalle logiche contingenti dell’emergenza sanitaria alle istanze più generali di revisione sistematica e a regime del Sistema sanitario nazionale.



Il contributo affronta le problematiche sollevate dall’uso dei dati personali per finalità commerciali, soffermando in particolare l’attenzione sul valore, economico e sociale, dei Big Data e sull’istituto della profilazione dell’utente del web, ponendosi infine nella prospettiva delle ricadute sistematiche nel settore della produzione e commercializzazione dei farmaci.



Il contributo analizza, in una prospettiva originale di analisi, i rapporti fra la protezione dei dati personali attinenti alla salute, la disciplina del loro trasferimento e il sistema delle cure transfrontaliere, allo scopo di verificare se e in che misura l’auspicata attuazione di una E- Health europea possa essere in grado di coniugare efficacemente una tutela effettiva della salute delle persone sul territorio dell’Unione Europea con il rispetto della dignità degli utenti, dei loro diritti e libertà fondamentali, a partire dalla garanzia di protezione dei dati sensibili.



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