L’orientamento già seguito da questa Sezione con riferimento alla prassi dell’opposizione di clausole con le quali le strutture private precisano di sottoscrivere i contratti, al solo scopo di non incorrere nella sospensione del rapporto di accreditamento e riservandosi comunque ogni più ampia tutela, ha reiteratamente chiarito che – nelle ipotesi in cui detta facoltà di sottoscrizione con riserva non risulti contemplata nel modello contrattuale di riferimento – i caveat in tal senso formalizzati debbano “intendersi come non opposti e, dunque, come tali, non… idonei a impedire la formazione dell’accordo”.