IUS ET SALUS - Periodico online di diritto sanitario e farmaceutico

Direttore generale

La convenzione della ASL con il Centro per la medicina iperbarica del Verbano attribuisce alla struttura privata ("nella persona del legale rappresentante") l'esercizio di una funzione amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico, consistente nell'erogare ai pazienti prestazioni sanitarie in convenzione, di modo che l'ente convenzionato partecipa allo svolgimento di una attività dell'amministrazione pubblica. Da ciò consegue che sia le relazioni tecniche, sia le cartelle cliniche sono senza dubbio atti pubblici.



I direttori generali (delle Aziende Sanitarie) devono essere considerati “funzionari neutrali” poiché non sono nominati in base a criteri “puramente fiduciari”, essendo l’affidamento dell’incarico subordinato al possesso di specifici requisiti di competenza e professionalità e non richiedendosi agli stessi “la fedeltà personale alla persona fisica che riveste la carica politica”, ma la “corretta e leale esecuzione delle direttive che provengono dall’organo politico, quale che sia il titolare pro tempore”.



La determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia, che le Aziende Sanitarie stabiliscono in conformità alle previsioni della contrattazione nazionale (che a sua volta rinvia a quella integrativa decentrata), devono tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle Aziende stesse, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall'aumento della base imponibile per effetto dell'attività libero professionale" senza che le Aziende sanitarie possano "unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata".



La disciplina statale delle modalità di conferimento e di cessazione degli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo degli enti del SSN e, in particolare, degli IRCCS, per sopraggiunti limiti di età, attiene all’organizzazione e alla gestione dei servizi sanitari e, di riflesso, anche all’efficienza degli stessi, esprimendo un principio fondamentale in materia di tutela della salute.



La norma censurata, facendo decorrere la cessazione degli incarichi del direttore amministrativo e di quello sanitario dalla cessazione del vecchio direttore generale, stride con l’esigenza di continuità dell’azione amministrativa. In forza della specifica modalità con cui è strutturato il principio simul stabunt, simul cadent, l’ente risulta esposto al rischio di subire un periodo di discontinuità gestionale, in ipotesi anche prolungato, in cui il vacuum finisce addirittura per riguardare tutti i tre i direttori preposti, secondo le loro rispettive competenze, al governo dell’ente stesso.



Con la Delibera n. 9/2022, decisa nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2021 e depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2022, la Corte dei Conti dell’Umbria, Sezione Giurisdizionale, Perugia, ha stabilito che costituisce danno erariale non addivenire a una transazione palesemente vantaggiosa. Tale danno va determinato in misura pari alla differenza tra il costo complessivo sostenuto per la soccombenza e quello che sarebbe derivato dalla conciliazione.



Il 27 agosto scorso è entrata in vigore la legge 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, meglio nota come “DDL Concorrenza” che, con l’articolo 20, rubricato “Selezione dirigenza sanitaria” ha sostituito il comma 7 bis dell’articolo 15 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (già revisionato nel 2012 dalla c.d. Legge Balduzzi), ridisegnando integralmente la disciplina per il conferimento dell’incarico di Direzione di Struttura complessa. In sintesi, di seguito, le novità:



Spetta allo Stato individuare i principi fondamentali per gli incarichi di direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale... A tali principi deve attenersi anche la legislazione delle Regioni ad autonomia speciale... La previsione di un elenco unico nazionale di idonei è volta a garantire, insieme a un alto livello di professionalità dei candidati, una uniformità di criteri, tale da evitare differenziazioni che potrebbero essere ostative della mobilità dei prescelti. La legislazione regionale non può, introdurre deroghe.



Nel caso di un'ASL, il ruolo di "datore di lavoro", in mancanza di delega, spetta al direttore generale, che in concreto ha il potere gestionale sui luoghi di lavoro. Il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia e, pertanto, ha l'obbligo, non solo di disporre le misure antiinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, perchè garante dell'incolumità fisica di questi ultimi.



La nota analizza una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha ribadito e sviluppato ulteriormente i principi fondanti il rapporto di lavoro dei medici docenti universitari, soffermandosi in particolare su tre aspetti: 1) l’autonomia fra il rapporto di impiego con l’università e il rapporto di servizio con l'azienda ospedaliero-universitaria; 2) la natura del potere di sospensione dei dipendenti conferito dalla legge al direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria; 3) i rapporti fra procedimento penale e sospensione cautelare dal servizio del medico per ragioni disciplinari.



La nota analizza una recente pronuncia del Consiglio di Stato che fissa importanti principi con riguardo all’ampiezza e al contenuto dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti regionali di nomina del direttore generale delle aziende ospedaliere, soffermandosi sulle peculiarità della relativa procedura e sul rapporto con le disposizioni della legge generale sul procedimento amministrativo in tema di motivazione per relationem.



È illegittima la delibera con la quale l’ANAC, nel modificare le proprie Linee Guida in materia, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale 23 Gennaio 2019, n. 20, ha esteso l’ambito applicativo soggettivo dell’art. 14, comma 1-bis, D.lgs. 33/2013 ai dirigenti titolari di struttura complessa del SSN.



Ai direttori generali (e anche ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi) degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale si applica la normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (oltre che quella sulla inconferibilità degli incarichi stessi) – con le relative sanzioni – dettata dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 (nonché, ratione temporis, dalla disciplina specifica per i titolari di incarichi dirigenziali di cui al d.lgs. n. 39 del 2013).



La nomina del Direttore generale è atto di alta amministrazione, frutto di sostanziale intuitus personae, per quanto all’esito di rigorosa procedura idoneativa, ed è soggetta alla cognizione del giudice amministrativo quale manifestazione di potere discrezionale in ordine alla scelta dell’organo di vertice dell’amministrazione sanitaria da parte del Presidente della Giunta Regionale.



Il presente contributo tratta la disciplina della dirigenza sanitaria, curandone gli aspetti sostanziali e procedimentali alla luce del D.lgs. n. 171/2016, come modificato dal D.lgs. n. 126/2017.



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