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Dirigenza pubblica

Il contributo indaga il delicato tema della formazione continua, in cui si compendia il diritto-dovere dei professionisti sanitari all’aggiornamento professionale e alla formazione permanente, al fine di adeguare le conoscenze professionali, nonché a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti, secondo il progresso scientifico e tecnologico. Particolare attenzione è riservata al rapporto fra obbligo formativo e responsabilità professionale, nonché ai profili organizzativi del diritto alla formazione attraverso l’analisi del sistema ECM.



Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, 244 del 18-10-2022 il Decreto del Ministero della Salute datato 27 settembre 2022, che ha modificato il decreto 30 gennaio 1998 recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e al decreto 31 gennaio 1998 recante «Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale».



Il 27 agosto scorso è entrata in vigore la legge 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, meglio nota come “DDL Concorrenza” che, con l’articolo 20, rubricato “Selezione dirigenza sanitaria” ha sostituito il comma 7 bis dell’articolo 15 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (già revisionato nel 2012 dalla c.d. Legge Balduzzi), ridisegnando integralmente la disciplina per il conferimento dell’incarico di Direzione di Struttura complessa. In sintesi, di seguito, le novità:



La nota esamina la diversità di trattamento giuridico riservato, rispettivamente, ai medici convenzionati con il SSN e ai medici dipendenti del SSN, con particolare riguardo alle condizioni cui gli stessi soggiacciono relativamente alla frequenza dei corsi di specializzazione, e sofferma l’attenzione sulla coerenza fra la regolazione differenziata, da un lato, e la peculiarità del rispettivo status professionale, dall’altro.



La nota analizza una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha ribadito e sviluppato ulteriormente i principi fondanti il rapporto di lavoro dei medici docenti universitari, soffermandosi in particolare su tre aspetti: 1) l’autonomia fra il rapporto di impiego con l’università e il rapporto di servizio con l'azienda ospedaliero-universitaria; 2) la natura del potere di sospensione dei dipendenti conferito dalla legge al direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria; 3) i rapporti fra procedimento penale e sospensione cautelare dal servizio del medico per ragioni disciplinari.



La nota analizza una recente pronuncia del Consiglio di Stato che fissa importanti principi con riguardo all’ampiezza e al contenuto dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti regionali di nomina del direttore generale delle aziende ospedaliere, soffermandosi sulle peculiarità della relativa procedura e sul rapporto con le disposizioni della legge generale sul procedimento amministrativo in tema di motivazione per relationem.



È illegittima la delibera con la quale l’ANAC, nel modificare le proprie Linee Guida in materia, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale 23 Gennaio 2019, n. 20, ha esteso l’ambito applicativo soggettivo dell’art. 14, comma 1-bis, D.lgs. 33/2013 ai dirigenti titolari di struttura complessa del SSN.



Ai direttori generali (e anche ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi) degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale si applica la normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (oltre che quella sulla inconferibilità degli incarichi stessi) – con le relative sanzioni – dettata dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 (nonché, ratione temporis, dalla disciplina specifica per i titolari di incarichi dirigenziali di cui al d.lgs. n. 39 del 2013).



La nomina del Direttore generale è atto di alta amministrazione, frutto di sostanziale intuitus personae, per quanto all’esito di rigorosa procedura idoneativa, ed è soggetta alla cognizione del giudice amministrativo quale manifestazione di potere discrezionale in ordine alla scelta dell’organo di vertice dell’amministrazione sanitaria da parte del Presidente della Giunta Regionale.



Il presente contributo tratta la disciplina della dirigenza sanitaria, curandone gli aspetti sostanziali e procedimentali alla luce del D.lgs. n. 171/2016, come modificato dal D.lgs. n. 126/2017.



La sostituzione nell’incarico di dirigente medico del SSN non si configura come svolgimento di mansioni superiori e quindi al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito.



Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la mancata inclusione nell’elenco presso il Ministero della salute degli idonei alla nomina di Direttore generale.



L’articolo 3 comma 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come riformulato dall’art. 4 del D. Lgs 517 del 1993, prevede, a pena di nullità del contratto, che l’incarico venga conferito a soggetto che in precedenza abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa esclusivamente in ambito sanitario. In particolare, laddove la prefata disposizione richiede che il soggetto chiamato a ricoprire il suddetto incarico “abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione” deve essere interpretato nel senso dell’esclusiva afferenza al settore sanitario delle pregressa esperienza professionale de qua, in ossequio alla natura di norma imperativa della norma – volta ad assicurare che la struttura sanitaria pubblica si doti di dirigenti di vertice di comprovata capacità-, con conseguente nullità del contratto eventualmente concluso con un soggetto privo dei requisiti anzidetti.



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