Questo Periodico può essere sfogliato per numero, per area tematica, per argomento o per tipo di contributo, informativo (giurisprudenza) o scientifico (editoriale, dottrina, nota a sentenza, pubblicati per gentile concessione della Rivista quadrimestrale di diritto sanitario e farmaceutico Ius & Salus). Cliccando su un qualsiasi elemento presente nei contributi (fascicolo, autore, area tematica, argomento o tipologia) vengono elencati tutti i contributi corrispondenti.
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La legge riforma le funzioni della Corte dei Conti e la disciplina della responsabilità amministrativa/erariale.
È composta da sei articoli che intervengono su molteplici aspetti della disciplina della responsabilità amministrativa e delle funzioni della Corte dei conti.
[a cura di Vincenza Di Martino, Avvocato del Foro di Roma]
L’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico rappresenta uno dei temi più complessi e articolati nell’ambito della responsabilità sanitaria, collocandosi al crocevia tra responsabilità civile, responsabilità amministrativa e organizzazione del servizio sanitario. L’istituto assume particolare rilevanza nel sistema delineato dal legislatore con la Legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come Legge Gelli‑Bianco, la quale ha profondamente modificato la disciplina della responsabilità sanitaria, incidendo direttamente anche sui rapporti interni tra struttura sanitaria e professionista sanitario.
[a cura di Giacomo Testa, Avvocato del Foro di Roma]
Il Testo Unico non è una semplice operazione di riordino burocratico, ma una delega al Governo per incidere profondamente su pilastri fondamentali della filiera.
[a cura di Vincenza Di Martino, Avvocato del Foro di Roma]
«In tema di responsabilità sanitaria, il termine di novanta giorni previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 per l'instaurazione del giudizio di merito (decorrente dal deposito della relazione peritale o dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso per ATP) non integra una seconda ed ulteriore condizione di procedibilità della domanda risarcitoria, bensì un termine funzionale esclusivamente a preservare la continuità degli effetti sostanziali e processuali retroattivamente ricollegabili alla domanda introdotta con il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. Ne consegue che il deposito del ricorso introduttivo del merito oltre la scadenza del termine di novanta giorni non determina l'improcedibilità dell'azione né impedisce una decisione sul merito della controversia, comportando unicamente la produzione ex novo dei predetti effetti. In ogni caso, l'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità alternativa prevista dall'art. 8, comma 2, della legge n. 24 del 2017, è di per sé idoneo a soddisfare la condizione di accesso alla giurisdizione e a precludere ogni declaratoria di improcedibilità»
«In tema di responsabilità sanitaria da infezione nosocomiale, una volta che il paziente (o i suoi congiunti) abbia provato il nesso causale tra l'aggravamento della patologia o il decesso e la condotta della struttura (anche tramite accertamento CTU che collochi l'origine dell'infezione in ambiente ospedaliero), incombe sulla struttura l'onere di dimostrare, in modo positivo e puntuale, di aver adottato tutte le misure di prevenzione prescritte dalle normative vigenti e dalle leges artis, nonché di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico. Non è sufficiente il mero richiamo a certificazioni generiche (es. sanificazione del posto letto o rispetto di standard ISO), ma occorre la dimostrazione concreta dei protocolli utilizzati e delle procedure effettivamente eseguite (disinfezione, sterilizzazione, gestione biancheria e rifiuti, sistemi di sorveglianza, profilassi, ecc.).»
«In tema di responsabilità sanitaria, l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice non può non utilizzare nell'ambito dell'accertamento dell'esistenza o meno di un valido nesso causale tra l'operato sanitario e il paziente danneggiato, in forza del principio della vicinanza della prova; tale rilevanza presuntiva opera tuttavia entro i soli limiti in cui la lacuna documentale abbia reso impossibile l'accertamento del nesso eziologico e il sanitario abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno.»
«Proprio il fatto che l’Accordo Stato Regioni del 3 ottobre 2024, prevede l’intervento dell’Assistente Infermiere solo per i pazienti in situazioni di bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione, denota il fatto che l’assistente infermiere non ha una propria autonomia nell’individuare il piano assistenziale ma si limita ad eseguire quanto a lui indicato dall’Infermiere [.....] In sostanza, l’assistente infermiere non è previsto per fornire attività di esclusiva competenza dell’Infermiere ma esclusivamente quale figura di ausilio.»
.... in caso di infezioni nosocomiali, alla struttura sanitaria spetterà provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l’insorgenza di patologie infettive; 2) di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso concreto. Quanto ai criteri applicabili ai fini dell’affermazione della responsabilità della struttura – che, come specificato dalla Corte, non integra un’ipotesi di responsabilità oggettiva - rilevano: il criterio temporale, cioè il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall’ospedale; il criterio topografico, ovverosia l’insorgenza dell’infezione nel sito chirurgico interessato dall’intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della “probabilità prevalente”; nonché il criterio clinico, finalizzato a verificare quali misure di prevenzione era necessario adottare, in ragione della specificità dell’infezione.
La legittimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell'art. 8- quinques d.lgs. 502/92, spetta a queste ultime, in difetto, ai sensi dell'art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, convertito in legge n. 423/1993, di disposizione di legge regionale o, solo se richiamato in ambito contrattuale, di un provvedimento dell'autorità regionale che indichino un diverso Ente incaricato del pagamento per gli anni in contestazione.
la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.
In tema di responsabilità sanitaria, l'art. 9 della L. 8 marzo 2017, n. 24 costituisce disciplina speciale del rapporto interno tra struttura sanitaria (pubblica o privata) ed esercente la professione sanitaria ogniqualvolta la prestazione sia resa mediante l'organizzazione della struttura (sale operatorie, apparecchiature, personale, logistica), sicché il sanitario, anche se libero professionista e contrattualmente obbligato direttamente verso il paziente solvente, opera quale ausiliario ex art. 1228 c.c.; ne consegue che l'azione di rivalsa o di regresso della struttura è ammessa esclusivamente in presenza di dolo o colpa grave del sanitario, a nulla rilevando, in senso contrario, la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità di quest'ultimo verso il paziente.
In materia di responsabilità sanitaria, una volta accertato — anche in via presuntiva, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti quali la sequenza temporale tra intervento ed evento lesivo — il nesso causale tra condotta del sanitario e danno patito dal paziente, grava sul medico e sulla struttura la prova dell'esatto adempimento ovvero della causa non imputabile dell'evento ai sensi dell'art. 1218 c.c.; nei fatti anteriori alla l. n. 24/2017, il medico risponde direttamente nei confronti del paziente in forza del contatto sociale qualificato e, unitamente alla struttura, è condannato in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c., salvo il diritto di regresso nella fase interna; ove il nesso causale sia stato definitivamente accertato nella precedente sede di legittimità e tale accertamento sia stato recepito dal giudice del rinvio, il ricorrente che intenda tornare a discuterne è tenuto a produrre specifica documentazione processuale dalla quale risulti la mancata formazione di un giudicato sul punto, non potendo limitarsi a riproporre la questione come se fosse ancora aperta.
«La mancata osservanza del requisito della necessaria "collegialità qualificata" della consulenza tecnica disposta nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria costituisce causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base di essa; una nullità conseguente alla violazione di una norma processuale non derogabile, tale dovendo considerarsi quella disposta dall'art. 15, co. 1, della legge n. 24 del 2017 (cfr. ancora Cass. n. 15594/2025, cit.) e, come tale, rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo».
«Il Consiglio di stato in sede giurisdizionale (sezione terza) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt.3, 32, 97, la questione di legittimità costituzionale dell’art.15, comma 7 -bis, lett.b) del d.lgs n.502 del 1992 nella parte in cui non prevede la previsione di un concorso per le procedure relative al conferimento degli incarichi di struttura complessa nel settore sanitario».
«la nuova definizione di “colpa grave” introdotta dalla L. 7 gennaio 2026 n.1, che ha novellato l’art. 1, L. 14 gennaio 1994 n. 20 [...] è limitata all’attività “provvedimentale” della Pubblica Amministrazione .... e non [riguarda] le condotte materiali. L’opposto approccio interpretativo comporterebbe, quale inevitabile conseguenza, l’improponibilità di gran parte delle azioni esercitabili dalla Corte dei conti in caso di “comportamenti” dannosi, e in particolare, per quanto interessa in questa sede, la cancellazione pressoché integrale delle azioni di rivalsa esperibili a seguito di colpa medica (essendo le fattispecie dolose del tutto residuali e di rarissima configurabilità)».
«Lo jus superveniens, quindi, rischia di mortificare gli assetti difensivi, sul piano processuale, e al tempo stesso di incidere sul diritto al risarcimento del danno sul piano sostanziale. In questo senso, va colto il rinvio del principio espresso dall’art. 24 Cost. con l’art. 13 CEDU che, oltre a fondare il diritto a un ricorso effettivo, impone agli Stati l’obbligo di assicurarlo concretamente come strumento di una possibile reazione alle violazioni delle libertà e dei diritti riconosciuti dalla Convenzione. Anche qui la Corte Edu ha precisato, quanto alla estensione del diritto, che esso non è limitato all’ambito giurisdizionale, dovendosi il requisito della effettività della tutela ricavare dagli strumenti di garanzia delle posizioni soggettive complessivamente predisposti dall’ordinamento interno (Corte Edu, Grand Chambre, 4 luglio 2006, n. 59450)».
«La disposizione impugnata rientra, peraltro, nel perimetro della competenza legislativa concorrente della Regione nella materia della tutela della salute. Come, infatti, più volte affermato da questa Corte, «l’intreccio tra profili costituzionali e organizzativi comporta che la funzione sanitaria pubblica venga esercitata su due livelli di governo: quello statale, il quale definisce le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire ai cittadini – cioè i livelli essenziali di assistenza – e l’ammontare complessivo delle risorse economiche necessarie al loro finanziamento; quello regionale, cui pertiene il compito di organizzare sul territorio il rispettivo servizio e garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto degli standard costituzionalmente conformi» (sentenza n. 62 del 2020, punto 4.3. del Considerato in diritto). Ferma la competenza statale a definire i LEA in maniera uniforme sul territorio nazionale, alle regioni spetta, invero, la competenza a organizzare i rispettivi servizi sanitari con l’obiettivo di garantire la concreta attuazione delle prestazioni sanitarie individuate dallo Stato».
«la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.».
“In presenza di una grave carenza di personale medico e nel contesto della pandemia, legittima è la riorganizzazione temporanea del servizio di continuità assistenziale da parte dell'Azienda Sanitaria, anche senza previo accordo sindacale, purché la modifica sia condivisa e adeguatamente trattata con le parti sociali in seno al Comitato Aziendale.”
“In tema di sanzioni amministrative per la violazione della disciplina della concessione dei riposi settimanali e giornalieri ai dirigenti-medici di una struttura sanitaria pubblica, la responsabilità ricade sul Direttore Generale quale legale rappresentante dell'ente e titolare della funzione di garanzia dell'osservanza delle norme legali e contrattuali che disciplinano i rapporti di lavoro.”
Così ricostruita la tipologia del rapporto ed involgendo la prestazione cui è tenuto il direttore generale una attività di opera intellettuale (art.2230 cod.civ.), l’inadempimento non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira l’altro contraente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività e, in particolare, del dovere della diligenza, per il quale trova applicazione il parametro della diligenza professionale fissato dall’art.1176, secondo comma, cod.civ, da commisurarsi alla natura dell’attività esercitata.
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'interno di organizzazioni aziendali complesse e articolate in più unità produttive, la qualifica di "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 può essere attribuita non solo al soggetto posto al vertice dell'intera organizzazione (datore di lavoro "apicale"), ma anche ai soggetti preposti alla direzione delle singole unità produttive. Affinché ciò avvenga, è necessario che tali unità siano dotate di effettiva autonomia finanziaria e tecnico-funzionale e che i soggetti che le dirigono esercitino pieni poteri decisionali e di spesa. In tale configurazione, questi ultimi assumono la posizione di datori di lavoro "sottordinati" a titolo originario (ex lege) per l'ambito di competenza della propria unità, diventando i destinatari diretti degli obblighi non delegabili previsti dall'art. 17 del medesimo decreto, quali la valutazione di tutti i rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Anche in base alla disciplina dettata dal comma 7- bis dell’art.15 del d.lgs 30 dicembre 1992, n.502, come modificato dall’art.20 della legge 5 agosto 2002, n.118, l’incarico di direzione di struttura complessa non è conferito tramite un pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art.63 del d.lgs 30 marzo 2001, n.165.

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Iscritta al Tribunale di Roma
in data 28/03/2019 al n. 40/2019
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