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Professioni sanitarie

LEGGE 10 agosto 2023, n. 112, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (GU n.190 del 16-08- 2023. Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/2023).



CORTE DEI CONTI – SEZ. GIUR. REGIONE UMBRIA, Sentenza del 23 novembre 2022, n. 99. Si segnala un importante sentenza dei Giudici contabili con la quale è stata accertata e dichiarata la responsabilità amministrativa dei direttori e della dirigenza sanitaria per aver causato danno all’erario disponendo reiterate proroghe di contratti per i servizi ospedalieri, intercorsi tra l’Azienda Ospedaliera, la ASL e la società x in violazione del principio della concorrenza.



CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, Ordinanza, 16 maggio 2023 n. 13391. L’attività intramoenia, al fine della riduzione delle liste di attesa, non può comportare un volume di attività libero professionale superiore a quella che il dipendente deve assicurare per i compiti istituzionali



CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, Ordinanza 13 giugno 2023 n. 16900. Con l’ordinanza del 13 giugno 2023, n. 16900, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha delineato gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria, al fine di vincere la presunzione di contrazione d’infezioni nosocomiali in ambito ospedaliero.



Gli ospedali classificati sono equiparati a quelli pubblici ai soli fini della programmazione della rete sanitaria, e non anche ad ogni altro fine: per quanto qui rileva essi sono inquadrati nel settore privato, e come tali legittimamente non rientrano nella disciplina delle attività intra moenia previste per le strutture pubbliche.



La scelta di conferire alla professione di osteopata la dignità di professione sanitaria è rinvenibile in una norma di rango primario, in funzione dell’interesse pubblico di garantire alla collettività la fruibilità di adeguati livelli di servizi e prestazioni che attengono alla sfera della salute: dunque la scelta di individuare l’osteopatia tra le professioni sanitarie è ascrivibile ad una determinazione del legislatore, compiuta sulla scorta di una valutazione preventiva di fabbisogno delle prestazioni osteopatiche.



La materia residuale dell’organizzazione amministrativa regionale si arresta “a monte”, cioè alla fase antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, riguardando solo i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale, mentre ogni intervento legislativo “a valle”, incidente cioè sui rapporti lavorativi in essere, va ascritto alla materia dell’ordinamento civile. L’impiego di medici specializzandi in attività di supporto alle strutture di emergenza- urgenza è uno dei rimedi organizzativi straordinari, i quali, finalizzati a garantire la continuità assistenziale in settori nevralgici, pregiudicati dalla carenza di personale, non investono se non di riflesso l’ordinamento civile, e viceversa attengono essenzialmente all’organizzazione sanitaria regionale.



La legge 10 agosto 2023, n. 112, avente a oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”, è stata pubblicata nella GU Serie Generale n. 190 del 16-08-2023, entrando in vigore il 17/08/2023.



Qualora le condizioni ambientali o i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o dell'omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità.



La procedura per il conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno in convenzione con le aziende del servizio sanitario nazionale non ha natura concorsuale, ma costituisce espressione del potere negoziale della P.A. in veste di datore di lavoro […]. Ne consegue che le controversie relative a tale procedura appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.



La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza depositata il 14/02/2023, n. 4524, ha deciso sul caso di un medico di medicina generale (medico di base) operante in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, in relazione al diritto al pagamento della misura intera dei corrispettivi previsti dall'Accordo integrativo regionale per la medicina generale per le voci ‘assistenza domiciliare integrata’ e compensi denominati ‘NCP in gruppo’, il cui importo unitario mensile per assistito, era stato ridotto unilateralmente dall'ASL a fronte di prestazioni rimaste invariate.



In tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione cd. nosocomiale, grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria; una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni, l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato.



La selezione per l'affidamento dell'incarico di direttore di struttura sanitaria complessa non integra un concorso in senso tecnico, articolandosi piuttosto secondo uno schema, che non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale, né l'individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario del direttore generale dell'Azienda, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali.



In materia di nesso causale tra condotta colposa ed evento di danno (c.d. "causalità materiale"), occorre valutare: «se ed in che misura sussista il nesso di causa tra il fatto colposo del medico (l'omessa informazione al paziente sull'alternativa operatoria) e l'evento di danno (le complicanze postoperatorie e la conseguente fibrosi delle anse intestinali)».



Il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all’obbligo vaccinale, nell’esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall’art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l’attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.



La tutela della salute implica anche il dovere dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell’interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari.



La norma censurata, facendo decorrere la cessazione degli incarichi del direttore amministrativo e di quello sanitario dalla cessazione del vecchio direttore generale, stride con l’esigenza di continuità dell’azione amministrativa. In forza della specifica modalità con cui è strutturato il principio simul stabunt, simul cadent, l’ente risulta esposto al rischio di subire un periodo di discontinuità gestionale, in ipotesi anche prolungato, in cui il vacuum finisce addirittura per riguardare tutti i tre i direttori preposti, secondo le loro rispettive competenze, al governo dell’ente stesso.



Il Consiglio dei Ministri in data 28.03.2023 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese. Si riporta di seguito la parte che riguarda la Salute del Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 26, ritenuta da noi di maggiore interesse.



È evidente la carenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla controversia relativa alla sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, che – come sottolineato dalla richiamata ordinanza delle sezioni unite della Corte di cassazione – «discende, in modo automatico» dall’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, configurato come «requisito essenziale» imposto dalla legge a tutela della salute pubblica e della sicurezza delle cure.



Il contributo indaga il delicato tema della formazione continua, in cui si compendia il diritto-dovere dei professionisti sanitari all’aggiornamento professionale e alla formazione permanente, al fine di adeguare le conoscenze professionali, nonché a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti, secondo il progresso scientifico e tecnologico. Particolare attenzione è riservata al rapporto fra obbligo formativo e responsabilità professionale, nonché ai profili organizzativi del diritto alla formazione attraverso l’analisi del sistema ECM.



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