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Il trattamento ABA rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) […]; hanno natura “mista”, sanitaria e socio-assistenziale e abbracciano conseguentemente un ambito assistenziale diverso rispetto a quello sanitario-riabilitativo tradizionale.



L’autore, pur consapevole delle opportunità e dei benefici che le grandi moli di dati sanitari offrono alla ricerca biomedica, evidenzia le possibili minacce ai diritti fondamentali e i relativi rimedi, prima di soffermarsi sui diversi strumenti che il Regolamento UE 2016/679 offre nella prospettiva del potenziamento della ricerca biomedica attraverso l’uso dei big data, considerati un bene comune dell’umanità, giungendo a propugnare un modello che si basa sul primato dell’interesse pubblico per valorizzare la promozione della ricerca scientifica a scapito delle posizioni dei singoli contrari al trattamento dei propri dati personali.



Il Consiglio di Stato, dopo aver dichiarato con distinta sentenza parziale l’inammissibilità dei motivi di revocazione, ha accolto l’istanza di rinvio presentata dalle aziende farmaceutiche, chiedendo alla Corte di Giustizia Ue di verificare se la sentenza del luglio 2019 abbia violato o meno i principi espressi proprio dalla Corte di Giustizia Ue nella precedente sentenza pregiudiziale circa la natura ingannevole o meno delle informazioni diffuse dalle aziende farmaceutiche con conseguente violazione del diritto comunitario.



L’inserimento convenzionato della struttura sanitaria privata all’interno della rete assistenziale pubblica, pur essendo tendenzialmente stabile, non è necessariamente perpetuo e non vale a rendere “istituzionale” il perseguimento di interessi pubblici in capo ad un soggetto societario, avente scopo lucrativo, il quale non è portatore di interessi pubblici, ma di un interesse privato alla remunerazione del capitale investito e la cui azienda neppure occorre sia necessariamente votata per intero all’erogazione di prestazioni in regime di accreditamento.



Un accordo di cooperazione con cui gli enti aderenti trasferiscono ad uno di essi la responsabilità dell’organizzazione di servizi a vantaggio degli enti medesimi, consente di considerare l’ente destinatario, ai fini delle aggiudicazioni successive al trasferimento, quale amministrazione aggiudicatrice, consentendogli di affidare ad un organismo in house servizi volti a soddisfare anche le esigenze degli altri enti aderenti all’accordo.



Il contributo prende le mosse dalla recente relazione della Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato n. 4/2020/G, rubricata “La mobilità sanitaria: l’assistenza transfrontaliera” per fare il punto su una disciplina nazionale che si raccorda strettamente con le fonti del diritto europeo e con le pronunce della Corte di Giustizia in modo particolare. Evidenziando gli intrecci e le interrelazioni sistematiche fra il quadro normativo, le dimensioni del fenomeno e i profili finanziari e contabili, l’autore si sofferma nelle sue conclusioni sul livello delle garanzie assicurate al diritto alla salute del cittadino europeo in un contesto ricco di sfaccettature e peculiarità.



La Corte di Giustizia UE affronta il tema della applicazione del divieto di aiuti di Stato ex art. 107, par. 1, TFUE, in un sistema di previdenza sociale in cui ad erogare le prestazioni sanitarie in regime assicurativo sono organismi pubblici rispetto ai quali occorre verificare la sussistenza e l'impatto di una serie di fattori e requisiti.



La valutazione del fabbisogno assistenziale preordinata al rilascio di un’autorizzazione all’apertura di un centro di medicina dello sport di secondo livello forma oggetto di un potere discrezionale che non può risolversi di fatto in un illegittimo blocco, a tempo indeterminato, dell’accesso di nuovi operatori sul mercato.



La sentenza del Consiglio di Stato ripercorre il fondamento della nozione di “abuso di posizione dominante” nel mercato dei prodotti farmaceutici affermando, in particolare, che non osta all’intervento dell’Autorità antitrust il fatto che il mercato in questione sia regolato, poiché possono verificarsi condotte volte a strumentalizzare gli strumenti di regolazione.



L’articolo 96 della direttiva 2001/83/CE non autorizza le aziende farmaceutiche a distribuire gratuitamente ai farmacisti campioni di medicinali soggetti a prescrizione. Per contro, detta disposizione non osta alla distribuzione gratuita ai farmacisti di campioni di medicinali non soggetti a prescrizione.



Il diritto di prelazione riconosciuto ai dipendenti della farmacia comunale potrebbe porsi in contrasto con i principi di cui agli articoli 45, da 49 a 56, e 106 del TFUE, nonché 15 e 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'U.E.



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