IUS ET SALUS - Periodico online di diritto sanitario e farmaceutico

Diritti, programmazione, organizzazione e qualità dei servizi

L’Azienda sanitaria non deve specificamente motivare le ragioni per le quali applica sic et simpliciter le determinazioni regionali, mentre è titolare di un potere ampiamente discrezionale – da esercitare sulla base di una adeguata motivazione che dia conto del perché si aumenti la spesa pubblica – allorquando ritenga di dover tener conto di ulteriori elementi, diversi da quelli tipizzati dalle previsioni regionali. Il protrarsi del procedimento volto al rilascio di un’autorizzazione da parte dell’Asl appellante attiene alla fisiologia dei rapporti amministrativi.



La sottoscrizione della clausola di salvaguardia nelle Regione soggette ai Piani di rientro dai disavanzi del settore sanità è imposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della salute per esigenze di programmazione finanziaria, […]. Tale clausola equivale a un impegno della parte privata contraente al rispetto e accettazione dei vincoli di spesa essenziali in una Regione sottoposta al Piano di rientro. Chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute.



Nel suo commento alla sentenza 233/2022 della Corte costituzionale, l’autore mette efficacemente in evidenza quelle strette interrelazioni, sussistenti fra l’osservanza delle norme giuscontabili e l’attuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, che rilevano tanto sul piano fattuale quanto sul versante dei parametri costituzionali coinvolti, quali le lett. e) ed m) dell’art. 117, comma 2, Cost., da valorizzare l’uno accanto all’altro in una comune finalizzazione al presidio della spesa costituzionalmente necessaria o protetta.



Un intervento sul merito delle scelte terapeutiche in relazione alla loro appropriatezza non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere l’elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovranazionali – a ciò deputati. La Regione Siciliana, trovandosi in fase di “programma di consolidamento e sviluppo”, non può erogare prestazioni sanitarie “extra-LEA”.



Lo strumento della c.d. regressione tariffaria è stato ritenuto legittimo dalla giurisprudenza costante, per la quale deve ritenersi legittimo il metodo di una remunerazione definibile con esattezza solo a consuntivo e in relazione alla conoscenza dei dati di superamento del budget regionale e perciò il metodo della regressione tariffaria che, pur preventivamente disposta, diventi certa nel suo ammontare definitivo solo successivamente alla erogazione delle prestazioni, senza che ciò sia irragionevole o lesivo delle prerogative imprenditoriali.



La discrezionalità del legislatore non può trascendere in una eccessiva compressione del diritto di azione dei creditori e in una ingiustificata alterazione della parità delle parti in fase esecutiva.



L’autrice analizza la recente decisione con cui la Corte costituzionale, giudicando della legittimità di alcune norme della Regione Puglia, ha fissato i criteri cui i legislatori regionali devono attenersi, laddove l’ente sia sottoposto a piano di rientro, nel prevedere l’erogazione gratuita di prestazioni rientranti nel novero dei livelli essenziali delle prestazioni definiti a livello statale.



La quota sanitaria relativa all'assistenza dei soggetti non autosufficienti è posta a carico della ASL di (originaria) appartenenza, la quale deve pertanto provvedere alle esigenze sanitarie dell'assistito, sia direttamente che mediante convenzioni con strutture accreditate; la collocazione in una di tali strutture non esonera la ASL dall'onere di continuare a farsi carico del costo sanitario dell'assistenza e della vigilanza sull'adeguatezza del trattamento praticato.



Le imprese farmaceutiche, che indubbiamente costituiscono e condizionano il versante dell’offerta sanitaria in materia di farmaci, devono concorrere con il descritto meccanismo del pay back, in base ad un irrinunciabile principio solidaristico, al sostenimento di questa spesa in eccedenza, che riguardato dal loro punto di vista – di chi, cioè, vende il prodotto al S.S.N. – costituisce un indubbio profitto […].



L’Asl, nell’ambito della propria autonomia, ha ritenuto necessario che tutte le organizzazioni di trasporto dei dializzati possedesse un’ambulanza, in quanto i pazienti dializzati sono particolarmente fragili e possono presentare complicanze che necessitano della presenza di operatori che sappiano e possano intervenire. In sostanza, risulta corretto l’operato dell’Amministrazione che, proprio al fine di garantire una maggiore sicurezza nel trasporto di soggetti con patologie che possono presentare criticità, ha richiesto il possesso di un’ambulanza.



In materia di controlli effettuati sulla regolarità delle prestazioni rese dalle strutture accreditate, la mancata indicazione del "minutaggio" dell'attività riabilitativa erogata dalla struttura accreditata determina l'inappropriatezza delle prestazioni e la conseguente legittimità delle sanzioni irrogate.



L’autore prende spunto dal commento alla sentenza 113/2022 della Corte costituzionale per esaminare i rapporti di natura sistematica e di tono costituzionalistico fra i diritti, i valori e le libertà fondamentali coinvolti nella disciplina dell’accreditamento istituzionale delle strutture private autorizzate, con particolare riguardo ai vincoli circa l’assunzione del personale a queste ultime imposti dal legislatore regionale quali requisiti ulteriori al cui possesso è subordinato il rilascio dell’accreditamento stesso.



Il diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 Cost., non comporta l’obbligo per il SSR di fornire tutti i prodotti esistenti sul mercato per la cura di una determinata patologia: ciò che l'ordinamento garantisce è che la prescrizione sia funzionale alla necessità terapeutica, ma senza che il sistema sanitario sia gravato da oneri aggiuntivi conseguenti alle dinamiche del mercato.



L’art. 16-septies [c. 2, lett. g) del d.l. n. 146/2021, come convertito] reca disposizioni, [relative] a un “blocco” … riferito soltanto agli enti sanitari della Regione Calabria, [la cui] ratio … concerne esigenze specifiche connesse all’attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria.



Il contributo analizza le ricadute applicative della disciplina recata dal Regolamento UE 2017/679 in materia di protezione dei dati personali, nel contesto regolatorio e operativo dell’assistenza sociosanitaria.



Nella nozione di disoccupato, ex art. 19 del d.lgs. 150/15, convergono senza distinzione sia i soggetti qualificati, nel precedente regime ora abrogato, come “disoccupati” sia quelli che venivano qualificati come “inoccupati”.



Ove la controversia non attenga alla fase esecutiva di un programma terapeutico individualizzato, ma ad una richiesta di ampliamento del programma medesimo attraverso l’inclusione di specifiche prestazioni, nei cui confronti si perfezioni un comportamento omissivo della p.a. a fronte della richiesta del privato, la relativa giurisdizione è devoluta al Giudice Amministrativo.



L’art. 16-septies, comma 2, lett. g) D.L. 21/10/2021, n. 146, conv. con mod. con L. 17/12/2021, n. 215, impedisce, per un lunghissimo periodo di quattro anni (che si aggiungono ai quasi due anni in cui, sino alla sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2021, le procedure esecutive nei confronti di tutti gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono rimaste sospese), l’accesso alla tutela esecutiva. Non prevede una procedura concorsuale idonea a garantire la soddisfazione, quanto meno pro quota, delle pretese dei creditori. Crea un’ingiustificata disparità tra debitore pubblico e creditori privati, tra i quali possono ben esservi soggetti socialmente o economicamente svantaggiati.



Il commento, dedicato all’analisi delle ragioni che hanno indotto il giudice amministrativo a giudicare legittimo il divieto eccezionale di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, previsto dall’art. 16 septies, co. 2, lett. g) L. 215/2021, svolge considerazioni che spaziano dai profili esegetici della normativa al moto pendolare che, a seconda delle epoche storiche, porta il legislatore a privilegiare ora la posizione del creditore ora quella del debitore.



Il contributo illustra le tappe attraverso le quali ha preso forma il nuovo decreto ministeriale, in corso di emanazione, che riforma l’assistenza sanitaria territoriale, spaziando dalle logiche contingenti dell’emergenza sanitaria alle istanze più generali di revisione sistematica e a regime del Sistema sanitario nazionale.



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