La legge 10 agosto 2023, n. 112, avente a oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”, è stata pubblicata nella GU Serie Generale n. 190 del 16-08-2023, entrando in vigore il 17/08/2023.
I provvedimenti normativi in evidenza recano importanti novità in materia sanitaria. Le più rilevanti sono di seguito sintetizzate:
- Articolo 6 (Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute)
- Articolo 6-bis (Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica)
L’articolo disciplina in via transitoria i requisiti di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica fino al 31 dicembre 2025. Mediante l’inserimento del comma 7-bis all’articolo 8 delle Legge 11 gennaio 2018, n. 3, in alternativa alla specializzazione, è requisito di accesso l’aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le agenzie per la protezione dell’ambiente o presso le strutture del SSN.
- Articolo 7 (Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa).
- Articolo 8 (Disposizioni in materia Piano oncologico nazionale e per l’attuazione del Registro tumori)
L’articolo 8 disciplina la normativa vigente in materia di riparto delle risorse già stanziate per l’operatività delle reti oncologiche regionali. L’articolo prevede l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto di riparto delle risorse, ammettendo al finanziamento tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria.
- Articolo 8-bis (Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del SSN)
- comma 1: in ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025, è elevato a 68 anni il limite anagrafico per l’accesso all’elenco nazionale e agli elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di Asl, Ao (aziende ospedaliere) ed altri enti del SSN. Inoltre, fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi della presente disposizione, non si applicano i limiti anagrafici attualmente previsti, per il direttore sanitario ed amministrativo dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- comma 2: dispone l’abrogazione del comma 687, art. 1, della L. di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018).
- Articolo 8-ter (Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell'Ordine degli psicologi)
Si prevede una nuova disciplina per il procedimento elettorale degli organi dell’ordine degli psicologi e le specifiche modalità per l’integrazione degli organi disciplinari anche istruttori, mediante apposito decreto di natura regolamentare del Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi.
- Articolo 43, commi 4-bis e 4-ter (Adeguamento strutture sanitarie di emergenza per il Giubileo 2025)
Anche per l’accoglienza dei pellegrini in occasione del Giubileo 2025, oltre che per dare immediata attivazione alla procedure di affidamento per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione, oltre che alle annesse tecnologie sanitarie, dei presidi sanitari sede di DEA (dipartimenti di emergenza e accettazione) e Pronto Soccorso che fanno parte della rete del sistema di emergenza del Servizio sanitario della regione Lazio, è autorizzato un progressivo aumento di spesa complessiva (anni 2023, 2024, 2025, 2026), di cui si prevede specifica copertura. Per le predette finalità, entro 90 giorni a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Commissario straordinario per il Giubileo, sentito per gli aspetti di competenza il Ministero della salute, propone l'aggiornamento del DPCM e dei relativi allegati adottati ai sensi dell'art. 1, comma 422, della legge di bilancio per il 2022 (L n. 234 del 2021).
[a cura di Vincenza Di Martino, Avvocato del Foro di Roma]
LEGGE 10 agosto 2023, n. 112 Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75