La revisione dei prezzi: in presenza di una formale istanza dell’appaltatore, l’Amministrazione appaltante ha l’obbligo di provvedere con un atto espresso.
Secondo la sentenza n. 12810/2022 (pubblicazione: 10/10/2022) del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, sezione 3^ quater, l’istituto della revisione dei prezzi evita che l’esecuzione dei contratti pubblici relativi a beni e servizi, a causa dell’eventuale eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni, subisca il rischio d’incompiutezza delle attività contrattualizzate. Al tempo stesso, essa garantisce che l’esecutore percepisca un giusto compenso a fronte delle prestazioni fornite. Pertanto, secondo la normativa vigente, l'Amministrazione appaltante è, innanzitutto, obbligata a inserire nel contratto un’apposita clausola di revisione dei prezzi. Le fonti giuridiche definiscono, poi, il corrispondente procedimento amministrativo di applicazione, basato sull'attività istruttoria dei dirigenti responsabili dell’acquisizione dei beni e servizi sui dati forniti dall'Osservatorio o dall'ISTAT. Di conseguenza, è illegittimo, per contrasto con i principi di buon andamento dell’azione amministrativa ex artt. 97 Cost. e 2, comma 1, l. n. 241/90, il silenzio-inadempimento, serbato dalla Pubblica Amministrazione di fronte a un’apposita istanza di parte. In virtù del diritto alla certezza dei tempi e alla natura di autonomo bene della vita del tempo, anche in relazione alla revisione dei prezzi, in presenza di una formale istanza dell’interessato, l'amministrazione deve, in ogni caso, concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso – quand’anche ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata oppure ravvisi altri impedimenti, comunque idonei a impedirne l’accoglimento –. Nel caso di specie, acclarato il silenzio-rifiuto serbato da una ASL romana sull’istanza dell’interessato per la revisione dei prezzi, il Giudice di primo grado ha accolto la domanda del ricorrente di accertamento dell’obbligo di provvedere e ha ordinato alla ASL Resistente di pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza. In difetto, si provvederà alla nomina di un commissario ad acta.
La sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, n. 12810/2022 sulla revisione dei prezzi