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La Camera dei Deputati ha approvato il 18 maggio 2023 il DDL di conversione del D.L. n. 34/2023

In data 18/05/2023, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del D.L. n. 34/2023 recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. Il testo del Decreto-Legge, deliberato dall’Assemblea dovrà essere esaminato dal Senato, al quale è stato trasmesso il 19/05/2023, e dovrà essere convertito in Legge entro il 29/05/2023.

Riservando nel prosieguo dei lavori parlamentari un maggiore approfondimento del testo, s’indicano le modifiche e integrazioni apportate al provvedimento normativo durante l’esame in sede referente, relativamente alle norme d’interesse sanitario.

  • L’art. 10, modificato in sede referente, reca Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell’attività lavorativa già svolta. Introdotti in sede referente i commi 5-bis e 5-ter, rispettivamente su esenzioni dalla disciplina e durata degli affidamenti.
  • L’art. 11 regola l’incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e l’anticipo dell’indennità nei servizi di emergenze-urgenza, per l’anno 2023. Si consente alle aziende e agli enti del Servizio Sanitario nazionale, allo scopo di far fronte alla carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e di ridurre l’utilizzo delle esternalizzazioni, la possibilità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale medico ed infermieristico, consentendo, in deroga alla contrattazione, un aumento della relativa tariffa oraria per il personale sia medico, sia infermieristico. Con una disposizione inserita durante l’esame referente (comma 1-bis), viene poi prevista l’applicazione delle disposizioni sopra illustrate anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presìdi di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale.
  • L’art. 12, modificato durante l’esame in sede referente (comma 2-bis), definisce particolari misure a favore del personale sanitario medico dei servizi di emergenza urgenza fino al 31 dicembre 2025, prevedendo innanzitutto un regime temporaneo per l’ammissione - di tale personale con determinati requisiti – ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina d’emergenza e urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. L’assunzione può avvenire anche in deroga alle incompatibilità previste a legislazione vigente per l’assunzione di incarichi libero-professionali presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN – purchè in ambiti strettamente correlati alla specializzazione intrapresa-, secondo modalità remunerative e orari settimanili ivi definiti. Si prevede inoltre la possibilità, sempre fino al 31 dicembre 2025, della trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, per il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del SSN in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall’ordinamento vigente, comunque entro i limiti d’età già previsti e previa apposita autorizzazione degli enti del SSN interessati.
  • L’art. 13, Norme transitorie in materia di compatibilità con altre attività per il personale di enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, è immodificato;
  • L’art. 13, comma 1-bis, in rubrica Stabilizzazione personale tecnico e professionale del SSN, introdotto in sede referente, estende al personale tecnico e professionale reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) una disciplina transitoria in tema di stabilizzazione, posta dall’articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 19834 con riferimento al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, sociosanitario e amministrativo dello stesso SSN.
  • L’art. 14 modifica una disciplina in tema di reclutamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione, posta dall’art. 1, co. 548-bis37 della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145). La lettera b) bis è stata inserita dalla Camera e introduce un termine per l’adozione dei già previsti accordi tra le regioni o le province autonome e le università interessate per la definizione, per i soggetti interessati dai summenzionati rapporti di lavoro a tempo determinato, delle modalità di svolgimento della formazione specialistica.
  • L’art. 15, recante Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero, modificato durante l’esame referente, consente l’esercizio temporaneo in deroga, fino al 31 dicembre 2025, relativo a qualifiche di professioni mediche, sanitarie o di interesse sanitario conseguite all’estero, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore.
  • L’art. 15-bis, Ulteriori misure per fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario), inserito in sede referente, mira a fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva.
  • L’art. 15-ter, introdotto in sede referente, reca Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale, nonché di attività di medicina estetica.
  • L’art. 16, comma 1 (Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario) modifica l’articolo 583-quater c.p., introducendo una specifica sanzione per le lesioni non aggravate, procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni e alla lett. b), riscrive il comma 2 dell’articolo 583-quater del codice penale.
  • L’art. 16, comma 1-bis, regola da ultimo i presidi della Polizia di Stato presso le strutture ospedaliere.

 

Camera dei Deputati Dossier D.L. 34/2023 – A.C. 1060-A/R del 17/05/2023

 

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