L’ANAC ricorda alle Strutture Sanitarie committenti l’osservanza, inderogabile, dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento negli appalti pubblici in ambito sanitario.
Nell’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, a seguito di una penetrante attività istruttoria, l’ANAC, con la delibera n. 501 del 25/10/2022, ha accertato un prolungato stato di irregolarità, anomalie e illegittimità nell’aggiudicazione e nell’esecuzione del servizio di ambulanze di un Policlinico del territorio nazionale. Con la delibera in evidenza l’Autorità di settore ha, difatti, verificato che, per anni, l’affidamento del servizio quinquennale di trasporto infermi non deambulanti e/o infortunati – mediante autoambulanze all’interno dell'Azienda Ospedaliera e, ove necessario, presso presidi sanitari e altre aziende ospedaliere del territorio – era stato affidato irregolarmente allo stesso raggruppamento temporaneo di impresa (Rti). A tali situazioni si erano pure aggiunte le mancanze di controlli da parte dell’Azienda Ospedaliera Locale. Più dettagliatamente, come verificato dall’ANAC nel corso dell’indagine, successivamente all’affidamento del servizio in esame, l’Azienda Ospedaliera aveva emanato una serie di determinazioni aventi a oggetto la proroga del contratto di appalto iniziale, in violazione del divieto di proroga e di rinnovo dei contratti pubblici, ex art. 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62. Com’è stato evidenziato dall’Autorità indipendente di settore, in materia vige il principio inderogabile secondo il quale, salve espresse previsioni di legge compatibili con la normativa comunitaria, l’amministrazione, una volta scaduto l’affidamento, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica. Di contro, l’utilizzo della proroga, quale fattispecie di affidamento senza gara, comporta – come nel caso di specie – la violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, ex art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 163 del 2006, oggi art. 30 comma. 1 del d.lgs. n. 50 del 2016. In conseguenza dell’accertamento delle anomalie e irregolarità riscontrate, l’ANAC ha demandato alla Struttura Sanitaria interessata il compimento delle valutazioni e delle iniziative di propria competenza.
ANAC Delibera n. 501 del 25 ottobre 2022