Con la sentenza in evidenza, la Terza Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata sull’espressione del principio di equivalenza tecnica negli appalti pubblici aventi a oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici per i quali è richiesta una specifica classificazione di categoria.
In particolare, quando la legge di gara richiede una specifica classificazione farmaceutica, è preclusa la possibilità di ricorrere al principio di equivalenza tecnica, consentendosi, altrimenti, un facile aggiramento delle norme preposte alla registrazione come AIC. Nella decisione di legge che: «dalla classificazione del prodotto in relazione alla “base autorizzativa” non può prescindersi: quanto meno non come censura formulata ex post, all’esito di un’esclusione vincolata, in relazione ad un’applicazione della legge di gara del tutto piana e scontata. L’equivalenza sostenuta dalla ricorrente è – ove sussistente – meramente fattuale, laddove in materia di farmaci il requisito formale, incidente sulla classificazione, non può essere sostituito od aggirato da equipollenti privi della registrazione come AIC, laddove richiesta dalla legge di gara». In definitiva, la “base autorizzativa” del farmaco, rappresenta un requisito minimo – sub specie di qualità giuridica del bene – che, ove non posseduto, determina un’ipotesi di aliud pro alio.
Sentenza del Consiglio di Stato n. 10673-2022