Il corrispettivo dei servizi di committenza non può essere posto a carico né dell’aggiudicatario, né dei concorrenti.
Con l’atto del Presidente del 15 marzo 2023, l’ANAC ha ribadito che è illegittimo porre a carico dell’impresa che si aggiudica un appalto i costi connessi ai servizi di committenza. Già con una propria precedente delibera, la n. 225 del 16 marzo 2021, l’Autorità indipendente vietava, in assenza di una fonte normativa, di porre a carico dell’aggiudicatario e dei concorrenti i costi di gestione delle piattaforme telematiche e altri costi connessi alla procedura, in conformità all’art. 23 Costituzione, secondo il quale ogni prestazione personale o patrimoniale può essere impostata solo ex lege. Il provvedimento ha espressamente stabilito che “ad oggi è assente nel nostro ordinamento una norma che conferisca alle centrali di committenza di trasporre le spese di gestione della gara in capo all’operatore, come è invece previsto, ad esempio, per le spese per la pubblicazione del bando di gara, nonché per le spese di registro, che sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione”.
ANAC Atto del Presidente del 15 marzo 2023 - fasc. 847.2023



