Con Provvedimento, Registro dei provvedimenti n. 85 del 23 marzo 2023, il Garante della Protezione dei Dati Personali (GPDP) ha deciso su un reclamo relativo alla trasmissione, da parte di una ASL, di una e-mail rivolta alla reclamante a un indirizzo e-mail non appartenente alla stessa.
La comunicazione, oltre ai dati anagrafici della reclamante, affetta da patologie non curabili nel territorio della Regione, conteneva il provvedimento con il quale l’Ufficio ricoveri extra regione ne autorizzava il ricovero extra regione e, dunque, l’indicazione dell’Istituto ospedaliero presso il quale effettuare le cure mediche e una serie di altri elementi, come, a esempio, la presenza dell’accompagnatore.
Nel provvedimento, il GPDP ha, innanzitutto, ricordato la nozione di “dati relativi alla salute”, ossia dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.
Successivamente, l’Autorità ha evidenziato che la disciplina di settore prevede – in ambito sanitario – che le informazioni sullo stato di salute possono essere comunicate a terzi sulla base di un idoneo presupposto giuridico o su indicazione dell’interessato stesso, previa delega scritta di quest’ultimo.
In ogni caso, peraltro, è obbligatorio il rispetto dei principi di integrità e riservatezza.
Sulla base delle premesse giuridiche, il GPDP ha giudicato la condotta della ASL, di comunicazione di dati relativi alla salute della reclamante, contrastante con i principi di base ricordati e, in definitiva, di trattamento illecito di dati personali, con conseguente condanna della ASL a sanzione amministrativa pecuniaria e a sanzione accessoria.
GPDP Registro dei provvedimenti n. 85 del 23 marzo 2023



