L’errore formale non esclude dalla gara pubblica l’operatore economico che riesca a chiarirlo oppure a giustificarlo.
Con il parere di precontenzioso n. 101 del 15/03/2023, l’ANAC ha chiarito che, in caso di commissione di un errore formale sui costi della manodopera o sugli oneri di sicurezza, l’operatore economico non può essere escluso dalla gara, laddove fornisca chiarimenti e giustificativi, idonei a dimostrare che le relative voci sono state considerate nell’offerta economica presentata. Ad avviso dell’Autorità indipendente, infatti, la Stazione appaltante deve valutare gli ulteriori elementi forniti dal partecipante alla gara pubblica in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta e concludere il procedimento con un giudizio di congruità o non congruità dell’offerta presentata. Di congro, per i principi di tassatività delle cause di esclusione e di proporzionalità dell’azione amministrativa, la Stazione appaltante non può escludere l’operatore economico dalla gara.
ANAC Parere di precontenzioso n. 101 del 15 marzo 2023



