Negli appalti di servizi e forniture in corso di esecuzione la revisione dei prezzi è consentita soltanto se prevista dai documenti di gara.
Con atto del proprio presidente n. 20/2022 del 06 settembre 2022, l’ANAC ha reso parere sul tema della revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture in corso di esecuzione. L’Autorità indipendente ha, sul punto, stabilito che la revisione dei prezzi è consentita soltanto se prevista dalla lex specialis, mediante l’indicazione di “clausole chiare, precise e inequivocabili”. Difatti, a eccezione dell’art. 29 del d.l. n. 4/2022 conv. in l. n. 25/2022 riferito in generale ai contatti pubblici, il legislatore è intervenuto in materia, esclusivamente per gli appalti di lavori, introducendo un meccanismo di compensazione ad hoc. Al contrario, il legislatore non ha adottato alcuna misura specifica per gli appalti di servizi e forniture. Dunque, allo stato, tale difetto – vigente soltanto l’art. 106 del Codice degli appalti pubblici sulle modifiche ai rapporti contrattuali in corso – consente di procedere alla revisione dei prezzi nei soli limiti dallo stesso stabiliti.