Con Provvedimento, Registro dei provvedimenti n. 74 del 2 marzo 2023, il Garante della Protezione dei Dati Personali (GPDP) ha deciso su un caso di pubblicazione, nella pagina denominata “Parlano bene di noi” del sito Internet di una ASL, di centinaia di documenti contenenti gli elogi di numerosi pazienti, assistiti dalla ASL medesima nel corso di sei anni.
Gli atti consultabili consistevano in copie scansionate di documenti di elogio (modulo apposito, e- mail, lettere), di cui era possibile identificare gli autori. I relativi dati anagrafici erano stati, difatti, cancellati in modo approssimativo con il tratto di un pennarello nero che, tuttavia, non impediva di leggere le parti oscurate. Oltretutto, nei documenti all’esame del GPDP, oltre ai dati anagrafici e di contatto degli assistiti, c’erano anche informazioni relative allo stato di salute dei pazienti (es. dettagli clinici degli interventi o delle prestazioni ricevute, diagnosi, anamnesi).
A seguito dell’istruttoria espletata, richiamate le regole e i principi di riferimento della disciplina, il GPDP ha rilevato che la procedura di cancellazione manuale con pennarello o con bianchetto non era idonea a rendere anonime le informazioni personali degli interessati che avevano presentato un elogio.
Tale «procedura è per sua natura imprecisa e non definitiva» e consente di fatto la visibilità dei nomi, cognomi e dati di contatto dei pazienti. «L’uso del pennarello nero o del bianchetto, invero, non può neppure definirsi una procedura di “pseudonimizzazione”, in quanto, anche laddove eseguita in modo efficace», rimane comunque una semplice procedura manuale di oscuramento delle generalità degli interessati.
Di conseguenza, il GPDP ha concluso che, al di là dell’inefficacia, accertata, della soluzione scelta (es. tratto di pennarello), i dati pubblicati sul sito della ASL non rispettavano il principio di minimizzazione, in quanto, nel pubblicare sul sito dell’Azienda direttamente l’elogio presentato dall’interessato, erano stati diffusi dati sulla salute (es. dettagli clinici) non pertinenti rispetto allo scopo della pubblicazione, ossia all’attività “di comunicazione e di informazione al miglioramento dei rapporti con gli utenti”.
Pertanto, nei confronti della ASL è stata adottata ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie.
GPDP Registro dei provvedimenti n. 74 del 2 marzo 2023



