Approvato il 3 agosto 2023 dalla Camera dei Deputati il testo unificato – risultante dagli emendamenti approvati in sede di esame referente, trasmesso al Senato – relativo alla Proposta di legge ordinaria, recante «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche» (Atto Camera n. 249-A).
Il provvedimento introduce misure volte ad assicurare che, a seguito della guarigione clinica da una patologia oncologica, trascorsi dieci anni in assenza di recidiva ovvero cinque anni se la patologia era insorta prima del ventunesimo anno di età, la persona guarita possa esercitare i propri diritti in condizioni di eguaglianza rispetto al resto della popolazione, , con particolare riferimento:
- all’accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi;
- alle procedure di adozione di minori;
- all’accesso alle procedure concorsuali, di lavoro e di formazione.
La materia, riconducibile all’ordinamento civile di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, 2° comma, lettera l), della Cost.), in attuazione degli artt. 2; 3 e 32 della Cost., nonché della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla Comunicazione della Commissione europea (COM(2021) 44 final) del 03/02/2021 e, infine dell’art. 8 della CEDU, è regolata attraverso 5 articoli.
In particolare:
- l’articolo 1 reca l’oggetto, le finalità e la definizione di «diritto all’oblio oncologico», quale «diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge» (comma 2);
- l’articolo 2, comma 1, disciplina l’accesso ai servizi finanziari, bancari, d’investimento e assicurativi, ai fini della stipula o del rinnovo dei contratti corrispondenti. Il consumatore non è tenuto a fornire informazioni relative a pregresse condizioni di salute concernenti patologie oncologiche il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni ovvero di cinque anni, qualora la patologia sia insorta prima del compimento dei ventuno anni d’età.
Ai sensi del comma 2, inoltre, in tutte le fasi di accesso dei consumatori ai predetti servizi, i soggetti fornitori devono dare alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di oblio di cui trattasi.
Nemmeno possono essere applicati all’interessato limiti, costi e oneri aggiuntivi oppure diversi trattamenti rispetto a quelli previsti per gli altri consumatori a legislazione vigente (comma 3).
È fatto, poi, divieto ai predetti soggetti che forniscono il servizio, per i casi di cui al comma 1, di richiedere di effettuare visite mediche di controllo e accertamenti sanitari per la stipulazione dei relativi contratti (comma 4).
Sono disposte all’uopo apposite norme circa la nullità, a vantaggio del consumatore e rilevabile d’ufficio (comma 6).
Da ultimo (comma 7), è previsto che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con propria deliberazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisca le modalità di attuazione del comma 1, eventualmente predisponendo formulari e modelli; - l’articolo 3, modificando l’articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, prevede che le indagini concernenti la salute dei richiedenti l’adozione non possano riportare informazioni relative a patologie oncologiche, qualora siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo senza episodi di recidiva, ovvero cinque anni per i pazienti per i quali la patologia sia insorta prima dei ventuno anni di età;
- l’articolo 4 (comma 1) reca disposizioni in materia di accesso alle procedure concorsuali. In tali casi, qualora sia previsto l’accertamento di requisiti psicofisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche, secondo le condizioni e il tempo già sopra preso come riferimento.
Il comma 2 attribuisce a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di promuovere politiche attive per assicurare alle persone che siano state affette da patologie oncologiche uguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza al lavoro, nonché nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi; - infine, l’articolo 5, comma 1, prevede la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari all’applicazione del provvedimento in esame senza oneri a carico dell’assistito. Si precisa, che il rilascio di specifici certificati rientra nell’ambito dei compiti già assegnati ai medici di medicina generale e alle strutture sanitarie pubbliche. Il comma 4 assegna al Garante per la protezione dei dati personali la vigilanza sull’applicazione delle disposizioni di cui alla legge in esame.