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Costituisce danno erariale non addivenire a una transazione palesemente vantaggiosa

Con la Delibera n. 9/2022, decisa nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2021 e depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2022, la Corte dei Conti dell’Umbria, Sezione Giurisdizionale, Perugia, ha stabilito che costituisce danno erariale non addivenire a una transazione palesemente vantaggiosa. Tale danno va determinato in misura pari alla differenza tra il costo complessivo sostenuto per la soccombenza e quello che sarebbe derivato dalla conciliazione.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, con la delibera pubblicata, decidendo con la massima indicata, si è pronunciata sul caso della asserita cattiva gestione di una vicenda contenziosa giuslavoristica, che aveva visto la soccombenza di un’Azienda U.S.L. Le condotte contestate dalle Procura, produttive del danno erariale, sono state, in particolare, rimproverate ai direttori generali succedutisi nell'incarico nel tempo, per avere ritirato l'adesione a un accordo transattivo già raggiunto tra le parti, che avrebbe consentito un contenimento significativo e precisamente quantificato dei costi. Dopo avere ricordato che, secondo la giurisprudenza in materia, così come è sindacabile la scelta di addivenire a una transazione palesemente svantaggiosa per l'amministrazione, altrettanto sindacabile è la scelta di non concludere una transazione palesemente vantaggiosa, in applicazione del principio generale in base al quale il limite all'insindacabilità delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione risiede nella "esigenza di accertare che l'attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici", il Giudice Contabile ha accolto la domanda della Procura regionale e condannato i soggetti imputati.

 

Delibera della Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale, n. 9/2022

 

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