Con la delibera n. 137 del 4 aprile 2023 (Fascicolo Anac n. 4972/2022), l’ANAC ha esaminato un caso di affidamento in somma urgenza, da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) nella qualità di Stazione Appaltante, del servizio di copertura turni di personale medico per le UU.OO.CC. di Anestesia e Rianimazione e Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Emergenza degli Ospedali del territorio.
Nell’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici di propria competenza, con la delibera in evidenza l’ANAC ha rilevato – previa ricostruzione del fatto e della normativa applicabile – che l’affidamento del servizio di copertura turni di personale medico per le suddette UU.OO.CC., effettuato dall’Asp con verbale di somma urgenza, risultava caratterizzato da profili di anomalia e criticità.
Nel corso dell’istruttoria era, difatti, emerso che il verbale de quo era carente di un’adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi della somma urgenza, come richiesti dall’art. 163 del d.lgs. 50/2016. Con maggiore dettaglio e in breve sul punto, l’ANAC ha ritenuto che l’Asp avesse effettuato l’affidamento diretto in una condizione di urgenza, derivante dall’impossibilità di interrompere il servizio pubblico volto alla tutela della salute dei cittadini. Tale circostanza – sebbene non integrasse la “somma urgenza” di cui all’art. 163 del d.lgs. 50/2016 – poteva realizzare, al limite, un caso di “estrema urgenza”. Tuttavia, in entrambe le situazioni, secondo l’Autorità indipendente, l’urgenza doveva essere adeguatamente motivata anche in ordine alla derivazione da fatti imprevisti e imprevedibili, non imputabili all’amministrazione; nel caso specifico, mancanti.
Successivamente, l’ANAC ha rilevato anche che le dichiarazioni dell’Asp Calabria circa la durata e l’entità del servizio, in concreto svolto, non risultavano conformi a quanto dichiarato e documentato nel corso dell’istruttoria dalla società affidataria.
Infine, l’Autorità di settore ha riscontrato omissioni documentali in merito a un’adeguata attività di controllo, da parte dell’Asp, sulla regolare esecuzione del servizio.
Alla luce di tutte le evidenze sintetizzate, nella delibera, l’ANAC ha stabilito la seguente massima: «l’applicazione delle procedure di cui all’art. 163 del d.lgs. 50/2016 necessita di un’adeguata e puntale motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze che costituiscono i presupposti applicativi dell’affidamento diretto in somma urgenza».
Delibera ANAC n. 137 del 4 aprile 2023