Il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato. Non può ritenersi preclusa alla discrezionalità della pubblica amministrazione suddividere l’appalto in lotti di importo elevato tutte le volte in cui tale scelta risponda alle esigenze valutate meritevoli di soddisfacimento, costituendo l’obbligo in questione un principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie […].