La delibera dell’Ordine delle professioni infermieristiche (ex art. 4, comma 7 del d.l. 44 del 2021) produce il solo effetto di comunicare l’intervenuto accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale e delle relative conseguenze giuridiche. Ne consegue che, in quanto comunicazione, esso non produce effetti giuridici ulteriori e diversi rispetto all’atto comunicato, l’unico suscettibile di valida impugnazione in sede giurisdizionale.