IUS ET SALUS - Periodico online di diritto sanitario e farmaceutico

La delibera dell’Ordine delle professioni infermieristiche (ex art. 4, comma 7 del d.l. 44 del 2021) produce il solo effetto di comunicare l’intervenuto accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale e delle relative conseguenze giuridiche. Ne consegue che, in quanto comunicazione, esso non produce effetti giuridici ulteriori e diversi rispetto all’atto comunicato, l’unico suscettibile di valida impugnazione in sede giurisdizionale.

L’attività di farmacista e di grossista, anche se svolte da un medesimo soggetto con un'unica partita iva, devono restare separate tra loro, per via della diversa finalità che, nella filiera del farmaco, sono chiamati a svolgere. Detta distinzione, viene garantita attraverso l’attribuzione, al medesimo soggetto, di un codice univoco diverso, in riferimento all’attività svolta, al fine della tracciabilità del farmaco i cui movimenti vengono trasmessi alla Banca dati centrale prevista dal citato art. 5 bis, D.Lgs. n. 540/1992 e regolamentata dal DM del 15 luglio 2004.

Formale e sostanziale conformità tra previsione di legge e art. 5 del DM 9 agosto 2019, il quale pure prevede la possibilità di iscriversi nel suddetto elenco ad esaurimento a condizione che gli interessati abbiano maturato almeno 36 mesi di lavoro nell’attività di massofisioterapista con la conseguenza che il decreto ministeriale, sotto tale profilo, deve considerarsi meramente applicativo di una disposizione normativa di rango legislativo.

L’Amministrazione è libera di individuare il prezzo da porre a base d’asta, nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, così da assicurare, oltre alla remuneratività della fornitura o del servizio, il pieno soddisfacimento delle proprie esigenze, tra le quali figura senz’altro anche quello del risparmio di spesa […]

Il “green pass” rientra in un ambito di misure, concordate e definite a livello europeo e dunque non eludibili, anche per ciò che attiene la loro decorrenza temporale, e che mirano a preservare la salute pubblica in ambito sovrannazionale per consentire la fruizione delle opportunità di spostamenti e viaggi in sicurezza riducendo i controlli.

I massofisioterapisti non possono considerarsi professione sanitaria e la posizione dei ricorrenti non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 1, commi 537 e 538 della legge n. 145/2018. […] le norme consentono soltanto a coloro che svolgono o abbiano già svolto attività riconducibili ad una figura sanitaria, ovverosia lavoratori autonomi o dipendenti, per almeno 36 mesi negli ultimi dieci anni, la possibilità di continuare a svolgerle, a condizione che si iscrivano negli elenchi speciali ad esaurimento.

La creazione della rete delle Breast Unit si fonda sulla diminuzione del numero di strutture che possano operare nel settore della cura del tumore al seno, poiché, la creazione di centri di alta specializzazione che garantiscano la presa in carico integrata della paziente (multidisciplinarietà), consente una migliore tutela del diritto alla salute delle pazienti stesse.

È rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. degli artt. 3, 41 e 117, commi 1, 2, 3 della Cost. la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della l. regionale Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 nella parte in cui prevede che “[…] il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona, necessario a soddisfare gli standard organizzativi, dovrà avere con la struttura in un rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) […]”.

In via tendenziale, le gare per gli approvvigionamenti di interesse degli enti del SSN devono essere svolte dalle centrali di committenza regionali; in via sostanzialmente suppletiva (e all’evidente fine di prevenire il rischio di possibili carenze in approvvigionamenti di estremo interesse e rilevanza) è altresì possibile che la centrale di committenza nazionale attivi specifiche convenzioni-quadro.

Nel corso del procedimento disciplinare, che ben può essere interrotto nel caso di avvio di un procedimento penale vertente sui medesimi fatti, la selezione degli elementi probatori idonei a consentire il riscontro di profili di responsabilità spetta ai competenti organi deliberanti e, in sede di impugnativa, alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, mentre la cognizione della Suprema Corte, eventualmente adita con ricorso per violazione di legge, è limitata alla inesistenza o mera apparenza della motivazione, viceversa esulandovi la verifica circa la sufficienza o razionalità della stessa.

È illegittima la delibera con la quale l’ANAC, nel modificare le proprie Linee Guida in materia, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale 23 Gennaio 2019, n. 20, ha esteso l’ambito applicativo soggettivo dell’art. 14, comma 1-bis, D.lgs. 33/2013 ai dirigenti titolari di struttura complessa del SSN.

Ai direttori generali (e anche ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi) degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale si applica la normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (oltre che quella sulla inconferibilità degli incarichi stessi) – con le relative sanzioni – dettata dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 (nonché, ratione temporis, dalla disciplina specifica per i titolari di incarichi dirigenziali di cui al d.lgs. n. 39 del 2013).

Il medico di medicina generale (e le altre figure mediche operanti sul territorio), in scienza e coscienza ordinariamente valutano e, se necessario, effettuano l’accesso domiciliare anche per i malati covid, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, fruendo, ove necessario o opportuno, anche in considerazione dell’eventuale insufficienza o inidoneità dei dispositivi di protezione disponibili, del supporto dei medici e del personale dell’USCAR.

La nomina del Direttore generale è atto di alta amministrazione, frutto di sostanziale intuitus personae, per quanto all’esito di rigorosa procedura idoneativa, ed è soggetta alla cognizione del giudice amministrativo quale manifestazione di potere discrezionale in ordine alla scelta dell’organo di vertice dell’amministrazione sanitaria da parte del Presidente della Giunta Regionale.

La pretesa al rimborso delle spese per le cure sostenute all’estero dev’essere fatta valere dinanzi al Giudice amministrativo, poiché in questi casi l’Autorità competente esercita un potere che, seppur vincolato, è volto a verificare il ricorrere di alcune specifiche condizioni prese in considerazione dalla legge a tutela dell’interesse pubblico al corretto utilizzo delle risorse e al buon andamento dell’amministrazione sanitaria.

Il confine tra trattamenti obbligatori e non obbligatori oppure raccomandati, come nel caso dei vaccini, rientra tra i principi fondamentali della materia “tutela della salute” e deve dunque essere stabilito dallo Stato. L’ordinamento costituzionale non tollera interventi regionali di questo genere, diretti nella sostanza ad alterare taluni difficili equilibri raggiunti dagli organi del potere centrale.

I controlli di appropriatezza non esauriscono la loro funzione nella verifica dell’adempimento, da parte del soggetto convenzionato, alle obbligazioni derivanti a suo carico dal rapporto concessorio di accreditamento, ma sono volti a perseguire obiettivi, di pubblico interesse, di economicità nell’utilizzo delle risorse e di verifica della qualità dell’assistenza erogata, a tutela del diritto alla salute.

Nel rapporto tra autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria da parte di una struttura privata e il successivo accreditamento della stessa presso il SSR, non esiste pregiudizialità e pertanto, l'effetto della sua revoca non può bloccare l'esercizio dell'attività sanitaria privata della struttura.

Un prodotto può ritenersi equivalente laddove - pur essendo carente di taluno e/o taluni requisiti indicati nella lex specialis - nondimeno soddisfi alla stessa maniera l’interesse perseguito dalla stazione appaltante e, quindi, garantisca lo stesso risultato preventivato con l’introduzione della specifica tecnica.

Dall’equivalenza e sovrapponibilità di due farmaci accertata dall’AIFA non può che discendere, sul piano giuridico, la piena conformità del prodotto offerto alle disposizioni della legge di gara.

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