La previsione di un numero complessivo massimo di pazienti all’interno del presidio, strutturalmente inteso, assicura che le strutture mantengano una dimensione familiare e umana, favorendo la personalizzazione degli spazi. La sottoscrizione di una intesa di riconversione e l’accreditamento istituzionale non costituiscono un impedimento al potere di verifica e controllo da parte dell’Amministrazione regionale sulla sussistenza dei requisiti in capo alle strutture sanitarie autorizzate e accreditate, così come l’accreditamento può essere sempre rimodulato (D. Lgs. n. 502/1992, art 8 quater comma 8) in virtù di un nuovo e differente fabbisogno.