IUS ET SALUS - Periodico online di diritto sanitario e farmaceutico

Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto il giudizio sul bilanciamento di interessi operato tra il diritto alla salute, quale diritto fondamentale dell’individuo e della collettività, e, indipendentemente da ogni contenzioso circa la titolarità, i diritti commerciali sui farmaci.

La struttura consensuale nella determinazione del prezzo del farmaco induce a ritenere che l’azione pubblica, in questo caso esercitata, assume una valenza autoritativa residuale, in quanto è il consenso prestato dalla parte privata che condiziona il contenuto del provvedimento finale e che costituisce il regolamento dei diversi interessi contrapposti.

Il combinato disposto della L. n. 196/2006 e della L. n. 208/2015 … riconosce la prevalenza ai sistemi di acquisizione di livello regionale, relegandosi a mero ruolo suppletivo e “cedevole” il ricorso alle convenzioni quadro di Consip […]. La maggiore o minore convenienza dell’opzione alternativa non compete a… una mera centrale di committenza, ma … alle Aziende Sanitarie, beneficiarie del servizio oggetto di gara.

Spetta allo Stato individuare i principi fondamentali per gli incarichi di direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale... A tali principi deve attenersi anche la legislazione delle Regioni ad autonomia speciale... La previsione di un elenco unico nazionale di idonei è volta a garantire, insieme a un alto livello di professionalità dei candidati, una uniformità di criteri, tale da evitare differenziazioni che potrebbero essere ostative della mobilità dei prescelti. La legislazione regionale non può, introdurre deroghe.

Nel caso di un'ASL, il ruolo di "datore di lavoro", in mancanza di delega, spetta al direttore generale, che in concreto ha il potere gestionale sui luoghi di lavoro. Il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia e, pertanto, ha l'obbligo, non solo di disporre le misure antiinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, perchè garante dell'incolumità fisica di questi ultimi.

Il diritto di difesa invocato dalla ricorrente –in guisa giustificativa dell’accesso e, dunque, eccettuativa alla regola generale della non ostensibilità di detti documenti per ragioni di riservatezza del terzo controinteressato- è egualmente esplicabile nell’ambito del giudizio civile da parte della ricorrente, in altro modo: non è rinvenibile, in altre parole, né è stato adeguatamente allegato e comprovato dalla ricorrente, la assoluta indispensabilità dei documenti sanitari richiesti rispetto all’oggetto del giudizio, che ben potrà essere proseguito ed istruito senza che dalla mancata esibizione degli atti ex lege 241/90 rivengano danni irreversibili alla sfera giuridica della ricorrente.

La previsione comprende la richiesta di adesione alla transazione dell’erede del danneggiato da emotrasfusioni, il quale abbia fatto valere in giudizio la propria pretesa al risarcimento del danno iure hereditario. Il termine decennale non è riferibile alla presunta prescrizione ma si limita a segnare l’ambito temporale entro il quale la pendenza del giudizio costituisce il necessario presupposto per l’ammissione alla transazione.

Il “green pass” è una misura concordata e definita a livello europeo e dunque non eludibile [...], per preservare la salute pubblica in ambito sovrannazionale. Il depotenziamento [...] del cd. Green pass determinerebbe un vuoto regolativo foriero, nell’attuale fase non del tutto superata di emergenza pandemica, di conseguenze non prevedibili sul piano della salvaguardia della salute.

Il Consiglio di Stato si è pronunciato in relazione ai contenziosi per l’annullamento della Determina 818/2018 AIFA l con cui ha adottato le “Linee guida sulla procedura di applicazione dell’art. 15, comma 11 ter, del d. l. 6 luglio 2012, n. 95” avvalorando la legittimità del provvedimento adottato dall’Agenzia.

Le violazioni della privacy a danno di chi esibisca per la lettura elettronica il “certificato verde” sono contraddette dall’avvenuto pieno recepimento delle indicazioni del Garante della Privacy e dal dato puramente tecnico. Il “diritto a scongiurare possibili contagi” ha prevalenza sul diritto individuale alla salute, quale fondamento del rifiuto di vaccinarsi, del docente.

Il Consiglio di Stato, dopo aver dichiarato con distinta sentenza parziale l’inammissibilità dei motivi di revocazione, ha accolto l’istanza di rinvio presentata dalle aziende farmaceutiche, chiedendo alla Corte di Giustizia Ue di verificare se la sentenza del luglio 2019 abbia violato o meno i principi espressi proprio dalla Corte di Giustizia Ue nella precedente sentenza pregiudiziale circa la natura ingannevole o meno delle informazioni diffuse dalle aziende farmaceutiche con conseguente violazione del diritto comunitario.

Al sistema normativo previsto dal legislatore in materia di programmazione sanitaria dell’attività svolta da privati non è estraneo l’aspetto economico. Per tale ragione, l’operatore privato attivo in un determinato ambito territoriale è legittimato ad impugnare il provvedimento con cui la Regione autorizza un terzo a svolgere attività in ambito sanitario.

Il D.M. contiene solo disposizioni riconducibili alla categoria delle volizioni preliminari, poiché necessitano, per poter produrre una effettiva lesione degli interessi del ricorrente, di successivi, futuri ed eventuali atti applicativi dell’Amministrazione. E le Linee Guida hanno natura di circolare interpretativa e attuativa della fonte normativa di secondo grado data dal D.M. e, perciò, non sono, a loro volta, direttamente lesive degli interessi del ricorrente.

In emergenza, il principio di precauzione in ambito sanitario opera in modo controintuitivo: richiede al decisore pubblico di consentire o imporre l’utilizzo di terapie che (pur sulla base della procedura di autorizzazione condizionata, che però ha seguito tutte le quattro fasi della sperimentazione richieste dalla procedura di autorizzazione), assicurino più benefici che rischi, in quanto il potenziale rischio di un evento avverso per un singolo individuo, con l’utilizzo di quel farmaco, è di gran lunga inferiore del reale nocumento per una intera società, senza l’utilizzo di quel farmaco.

La rideterminazione dei tetti di spesa è una procedura autoritativa che la Regione deve adottare nel rispetto degli obiettivi finanziari. Le Strutture accreditate sono libere di valutare se continuare a operare in regime di accreditamento, accettando il tariffario imposto, o porsi fuori dal SSN, operando privatamente, per i soli utenti solventi. Le doglianze di insufficiente istruttoria e deficit motivazionale debbano essere indefettibilmente supportate da dati probatori oggettivi.

Imporre l’obbligo vaccinale ai sanitari risponde al primario interesse pubblico della tutela della salute collettiva, a fronte del quale la posizione del privato recede. Esso garantisce la continuità delle prestazioni professionali e, quindi, l’efficienza del servizio. L’equiparazione dei vaccini a “farmaci sperimentali” è frutto di un’interpretazione forzata e ideologicamente condizionata.

Gli acquisti delle Aziende sanitarie impongono il ricorso a una centrale di committenza, non ammettendosi procedure alternative e tantomeno affidamenti diretti. La preferenza per gli acquisti tramite centrale regionale è solo tendenziale rispetto a quella nazionale, in coerenza con i menzionati principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

La delibera dell’Ordine delle professioni infermieristiche (ex art. 4, comma 7 del d.l. 44 del 2021) produce il solo effetto di comunicare l’intervenuto accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale e delle relative conseguenze giuridiche. Ne consegue che, in quanto comunicazione, esso non produce effetti giuridici ulteriori e diversi rispetto all’atto comunicato, l’unico suscettibile di valida impugnazione in sede giurisdizionale.

L’attività di farmacista e di grossista, anche se svolte da un medesimo soggetto con un'unica partita iva, devono restare separate tra loro, per via della diversa finalità che, nella filiera del farmaco, sono chiamati a svolgere. Detta distinzione, viene garantita attraverso l’attribuzione, al medesimo soggetto, di un codice univoco diverso, in riferimento all’attività svolta, al fine della tracciabilità del farmaco i cui movimenti vengono trasmessi alla Banca dati centrale prevista dal citato art. 5 bis, D.Lgs. n. 540/1992 e regolamentata dal DM del 15 luglio 2004.

Formale e sostanziale conformità tra previsione di legge e art. 5 del DM 9 agosto 2019, il quale pure prevede la possibilità di iscriversi nel suddetto elenco ad esaurimento a condizione che gli interessati abbiano maturato almeno 36 mesi di lavoro nell’attività di massofisioterapista con la conseguenza che il decreto ministeriale, sotto tale profilo, deve considerarsi meramente applicativo di una disposizione normativa di rango legislativo.

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