Non si configura la responsabilità penale per il reato di omicidio colposo del medico anestetista che nell’intubare il paziente si sia attenuto alle linee-guida ed abbia congruamente valutato il rischio anestesiologico. Allo stesso modo non risponde di omicidio colposo il chirurgo che, prospettando la più negativa delle ipotesi, in caso di mancata conoscenza della natura della neo-formazione, sottoponga la paziente a quadrantectomia.