La segnalazione (ndr: all’A.NA.C.) è intervenuta in data 5 febbraio 2016, […]. Ne consegue che la norma correttamente da applicarsi è il citato art. 8 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, in ragione della data dell’intervenuta segnalazione, che comporta la sua applicabilità anche alla successiva attività procedimentale. Fondato è il motivo, con il quale si contesta il mancato inserimento, da parte dell’ANAC, dei dati ulteriormente emersi e comunicati, a cura anche della stessa stazione appaltante, nella censurata annotazione […] L’ANAC avrebbe dovuto riportare nell’annotazione anche i su richiamati dati, che avrebbero dato conto di una situazione in fatto e in diritto più aderente alla realtà e certamente meno dannosa per la società ricorrente.