L’art. 1 co. 2 l. n. 20/1994 dispone che “Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.”. Ciò significa che la prescrizione – di durata dichiaratamente quinquennale – non può iniziare a decorrere nei casi di doloso occultamento del pregiudizio.