Il medico strutturato deve personalmente verificare la regolarità e la correttezza delle annotazioni al fine di stabilirne la conformità col proprio operato e con le direttive impartite. Solo ad esito di una simile verifica l’atto può essere ritenuto completo dal punto di vista del suo rilievo pubblicistico e solo a partire da tale fase ogni successiva alterazione può integrare, sussistendone gli ulteriori requisiti normativi, la fattispecie di falso materiale di cui al co. 2 dell’art. 476, c.p.