Il D.P.C.M. 27 marzo 2000, art. 5, comma 4, consente lo svolgimento dell'attività libero professionale nella disciplina di appartenenza (cioè in quella rispetto alla quale il personale sta prestando la propria attività nella struttura pubblica) senza prevedere alcuna condizione, mentre subordina lo svolgimento dell'attività libero professionale in una disciplina equipollente a quella di appartenenza alla condizione che il medico sia in possesso della specializzazione relativa alla disciplina equipollente o abbia un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina equipollente risulta dunque del tutto coerente con la natura dell'istituto e con le sue finalità.