I massofisioterapisti non possono considerarsi professione sanitaria e la posizione dei ricorrenti non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 1, commi 537 e 538 della legge n. 145/2018. […] le norme consentono soltanto a coloro che svolgono o abbiano già svolto attività riconducibili ad una figura sanitaria, ovverosia lavoratori autonomi o dipendenti, per almeno 36 mesi negli ultimi dieci anni, la possibilità di continuare a svolgerle, a condizione che si iscrivano negli elenchi speciali ad esaurimento.