L’articolo 3 comma 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come riformulato dall’art. 4 del D. Lgs 517 del 1993, prevede, a pena di nullità del contratto, che l’incarico venga conferito a soggetto che in precedenza abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa esclusivamente in ambito sanitario. In particolare, laddove la prefata disposizione richiede che il soggetto chiamato a ricoprire il suddetto incarico “abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione” deve essere interpretato nel senso dell’esclusiva afferenza al settore sanitario delle pregressa esperienza professionale de qua, in ossequio alla natura di norma imperativa della norma – volta ad assicurare che la struttura sanitaria pubblica si doti di dirigenti di vertice di comprovata capacità-, con conseguente nullità del contratto eventualmente concluso con un soggetto privo dei requisiti anzidetti.