La limitazione della responsabilità del medico in caso di colpa lieve, prevista dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, art. 3, comma 1, opera, in caso di condotta professionale conforme alle linee guida ed alle buone pratiche, anche nella ipotesi di errori connotati da profili di colpa generica diversi dall'imperizia […] Tuttavia, è sempre necessario […] che siano state rispettate le linee guida o le regole di comportamento accreditate nella comunità scientifica.