IUS ET SALUS - Periodico online di diritto sanitario e farmaceutico

Vincenza Di Martino

La necessità del contenimento della spesa sanitaria doveva trovare ingresso nella predisposizione dei documenti di gara, eventualmente prevedendo le percentuali di aggiudicazione, non potendo essere inserito ex post attraverso una scelta unilaterale.



La segnalazione (ndr: all’A.NA.C.) è intervenuta in data 5 febbraio 2016, […]. Ne consegue che la norma correttamente da applicarsi è il citato art. 8 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, in ragione della data dell’intervenuta segnalazione, che comporta la sua applicabilità anche alla successiva attività procedimentale. Fondato è il motivo, con il quale si contesta il mancato inserimento, da parte dell’ANAC, dei dati ulteriormente emersi e comunicati, a cura anche della stessa stazione appaltante, nella censurata annotazione […] L’ANAC avrebbe dovuto riportare nell’annotazione anche i su richiamati dati, che avrebbero dato conto di una situazione in fatto e in diritto più aderente alla realtà e certamente meno dannosa per la società ricorrente.



L’art. 16-septies [c. 2, lett. g) del d.l. n. 146/2021, come convertito] reca disposizioni, [relative] a un “blocco” … riferito soltanto agli enti sanitari della Regione Calabria, [la cui] ratio … concerne esigenze specifiche connesse all’attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria.



Le disposizioni regionali impugnate, disciplinando il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario dell’Azienda USL valdostana, unica per tutto il territorio regionale (ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge reg. Valle d’Aosta n. 5 del 2000), incidono sull’assetto del Servizio sanitario nazionale e sono pertanto riconducibili, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, alla materia «tutela della salute», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. La competenza concorrente in materia di tutela della salute è più ampia di quella conferita dagli statuti speciali in ambito sanitario e comporta l’operatività della clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.



La disciplina del green pass va ricondotta alla competenza esclusiva statale in tema di profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lettera q, Cost.), [che individua] ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla, poiché non vi può essere in definitiva alcuno spazio di adattamento della normativa statale alla realtà regionale, che non sia stato preventivamente stabilito dalla legislazione statale; unica competente sia a normare, la materia in via legislativa e regolamentare, sia ad esercitare la relativa funzione ammnistrativa, anche in forza, quanto alle autonomie speciali, del perdurante principio del parallelismo.



L’art. 16-septies, comma 2, lett. g) D.L. 21/10/2021, n. 146, conv. con mod. con L. 17/12/2021, n. 215, impedisce, per un lunghissimo periodo di quattro anni (che si aggiungono ai quasi due anni in cui, sino alla sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2021, le procedure esecutive nei confronti di tutti gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono rimaste sospese), l’accesso alla tutela esecutiva. Non prevede una procedura concorsuale idonea a garantire la soddisfazione, quanto meno pro quota, delle pretese dei creditori. Crea un’ingiustificata disparità tra debitore pubblico e creditori privati, tra i quali possono ben esservi soggetti socialmente o economicamente svantaggiati.



L’art. 21 della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2021, nel subordinare l’accesso al convenzionamento a tempo indeterminato al solo fatto di aver svolto un incarico di convenzionamento a tempo determinato presso la stessa ASL per tre anni, invade la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e viola i principi fondamentali in materia di tutela della salute.



Trattandosi di un servizio sanitario non standardizzato non v’è dubbio che la scelta del criterio di aggiudicazione del minor prezzo sia illegittima.



La campionatura non è un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell'offerta tecnica documentale, essendo destinata a comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti, appunto, campioni, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti. In altri termini, la campionatura, pur non costituendone una componente essenziale ed intrinseca, resta strettamente connessa all'offerta tecnica ed è funzionale alla sua migliore valutazione qualitativa.



La ratio della fissazione dei tetti massimi e dei relativi meccanismi di controllo è... il contenimento della spesa pubblica..., la continuità nell’erogazione delle prestazioni ai cittadini e una sana competizione tra le strutture accreditate. La retroattività dell'atto di determinazione della spesa non priva gli interessati di punti di riferimento regolatori... e, d'altro lato, il ritardo nella sua adozione non è tale da comportare, di per sé, alcuna decadenza nell'esercizio della funzione amministrativa de qua. I “motivi aggiunti impropri”... danno origine a un nuovo ricorso.



Ne discende l'illegittimità della DGR impugnata in parte qua, poiché adottata in violazione delle norme che regolano il potere regionale in materia di programmazione sanitaria, con conseguente discriminazione priva di giustificazione normativa delle società di persone regolarmente accreditate rispetto alle società di capitali e lesione, irragionevole e anch'essa senza ragione di bilanciamento, del principio di libera iniziativa economica degli operatori sanitari, il cui filtro è rappresentato dall'ottenimento dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento all'erogazione di prestazioni per conto del servizio sanitario.



L’accesso ai dati supersensibili (quali quelli relativi alla salute) è consentito solo quando esso sia “strettamente indispensabile” per tutelare diritti di pari rango rispetto a quelli dell’interessato, ovvero venga in rilievo un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale […] e il relativo bilanciamento va necessariamente effettuato in concreto.



L’indizione di una gara, concernente l’affidamento della gestione di una farmacia comunale, non è subordinata alla previa redazione della relazione prevista dall’art. 34 comma 20 del D.L. n. 179 del 18.10.2012 (convertito con mod. nella L. n. 221/2012).



La stipulazione degli accordi ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 è condizione imprescindibile per l’erogazione di prestazioni sanitarie con oneri a carico del S.S.R. [...] Una volta siglati senza alcuna riserva, le prestazioni erogabili a carico del pubblico erario sono quelle e solo quelle ivi ritenute compatibili con gli atti di programmazione generale vigenti [...]. Dalla non negoziabilità dei vincoli finanziari imposti dal Piano di rientro discende unicamente l’alternativa se accettare… il budget assegnato alla propria struttura ovvero se collocarsi esclusivamente nel mercato della sanità privata.



È sospesa, in via cautelare monocratica, l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 7 gennaio 2022 nella parte in cui dispone la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado in tutte le scuole della Regione Campania fino al 29 gennaio 2022, in quanto in contrasto con il D. L. 7 gennaio 2022 n. 1.



La fissazione dei criteri di commisurazione dei tetti di spesa e la determinazione dei budget rientrano nell’ambito della discrezionalità amministrativa, ma tale esercizio del potere non è sottratto al sindacato del giudice amministrativo. Viene in rilievo un potere che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, nella prospettiva che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici non resti subordinato e condizionato agli interessi privati, cedevoli e recessivi, giacché gli operatori privati restano liberi di valutare la convenienza a continuare ad operare in regime di accreditamento accettando le limitazioni imposte, oppure di collocarsi al di fuori del servizio sanitario nazionale e continuare ad operare privatamente.



Compete all’Azienda sanitaria locale la decisione finale sulla deroga all’obbligo vaccinale in considerazione di quanto dichiarato dal medico di medicina generale nel proprio certificato... che deve consentire all’Amministrazione di appurare la sussistenza dei presupposti dell’esonero.



Il medico di medicina generale che certifica il pericolo di un paziente, che svolge la professione sanitaria, a ricevere la somministrazione del vaccino anti covid-19 deve indicare la patologia di cui soffre l’interessato. Il tampone ha una finalità prevalentemente diagnostica, per accertare l’avvenuta infezione da Sars- CoV-2; mentre il vaccino persegue una funzione anche preventiva, per impedire l’infezione e comunque l’evoluzione patologica della stessa.



Spetta allo Stato individuare i principi fondamentali per gli incarichi di direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale... A tali principi deve attenersi anche la legislazione delle Regioni ad autonomia speciale... La previsione di un elenco unico nazionale di idonei è volta a garantire, insieme a un alto livello di professionalità dei candidati, una uniformità di criteri, tale da evitare differenziazioni che potrebbero essere ostative della mobilità dei prescelti. La legislazione regionale non può, introdurre deroghe.



La rideterminazione dei tetti di spesa è una procedura autoritativa che la Regione deve adottare nel rispetto degli obiettivi finanziari. Le Strutture accreditate sono libere di valutare se continuare a operare in regime di accreditamento, accettando il tariffario imposto, o porsi fuori dal SSN, operando privatamente, per i soli utenti solventi. Le doglianze di insufficiente istruttoria e deficit motivazionale debbano essere indefettibilmente supportate da dati probatori oggettivi.



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