IUS ET SALUS - Periodico online di diritto sanitario e farmaceutico

Giulio Rivellini

Al sistema normativo previsto dal legislatore in materia di programmazione sanitaria dell’attività svolta da privati non è estraneo l’aspetto economico. Per tale ragione, l’operatore privato attivo in un determinato ambito territoriale è legittimato ad impugnare il provvedimento con cui la Regione autorizza un terzo a svolgere attività in ambito sanitario.



È rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. degli artt. 3, 41 e 117, commi 1, 2, 3 della Cost. la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della l. regionale Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 nella parte in cui prevede che “[…] il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona, necessario a soddisfare gli standard organizzativi, dovrà avere con la struttura in un rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) […]”.



In via tendenziale, le gare per gli approvvigionamenti di interesse degli enti del SSN devono essere svolte dalle centrali di committenza regionali; in via sostanzialmente suppletiva (e all’evidente fine di prevenire il rischio di possibili carenze in approvvigionamenti di estremo interesse e rilevanza) è altresì possibile che la centrale di committenza nazionale attivi specifiche convenzioni-quadro.



Un accordo di cooperazione con cui gli enti aderenti trasferiscono ad uno di essi la responsabilità dell’organizzazione di servizi a vantaggio degli enti medesimi, consente di considerare l’ente destinatario, ai fini delle aggiudicazioni successive al trasferimento, quale amministrazione aggiudicatrice, consentendogli di affidare ad un organismo in house servizi volti a soddisfare anche le esigenze degli altri enti aderenti all’accordo.



La pretesa al rimborso delle spese per le cure sostenute all’estero dev’essere fatta valere dinanzi al Giudice amministrativo, poiché in questi casi l’Autorità competente esercita un potere che, seppur vincolato, è volto a verificare il ricorrere di alcune specifiche condizioni prese in considerazione dalla legge a tutela dell’interesse pubblico al corretto utilizzo delle risorse e al buon andamento dell’amministrazione sanitaria.



Un prodotto può ritenersi equivalente laddove - pur essendo carente di taluno e/o taluni requisiti indicati nella lex specialis - nondimeno soddisfi alla stessa maniera l’interesse perseguito dalla stazione appaltante e, quindi, garantisca lo stesso risultato preventivato con l’introduzione della specifica tecnica.



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