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Farmacia dei servizi

La nota prende in esame una recente sentenza del Consiglio di Stato che rappresenta l’occasione per fare il punto sul complesso rapporto esistente fra i provvedimenti che abilitano l’apertura e il trasferimento delle farmacie, o l’ampliamento degli esercizi farmaceutici già attivi in locali annessi, da un lato, e il principio di unicità della farmacia nel contesto attuale, dall’altro, anche alla luce delle nuove competenze proprie della farmacia dei servizi che inducono a riflettere sui nessi tra la natura delle prestazioni erogate e l’applicabilità al settore delle norme sull’esercizio dell’attività amministrativa poste a garanzia dei privati.



La nota analizza in chiave critica la recente sentenza della Corte costituzionale che ha giudicato legittima la riserva in favore delle sole farmacie dell’attività di somministrazione di tamponi rapidi antigenici e test sierologici per la rilevazione del coronavirus, con correlata preclusione per le parafarmacie, facendo leva sulla differenza ontologica fra le due tipologie di esercizi e sul percorso, legislativo, giurisprudenziale e dottrinario, di valorizzazione della rete territoriale operante in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.



La nota prende in esame una controversia caratterizzata dal difetto di coordinamento e coerenza fra le amministrazioni pubbliche competenti a pronunciarsi sulla richiesta di trasferimento di una sede farmaceutica nell’ambito di una procedura in cui gioca un ruolo decisivo il prudente bilanciamento fra i diversi interessi, pubblici e privati, sottesi al sistema di pianificazione territoriale delle farmacie.



L’autore trae spunto dalla lettura di una interessante sentenza del Consiglio di Stato per ricostruire, in chiave sistematica, i tre pilastri su cui poggia l’impianto normativo che regola l’attività di localizzazione territoriale delle farmacie: programmazione, competenza e discrezionalità.



Nel corso del procedimento disciplinare, che ben può essere interrotto nel caso di avvio di un procedimento penale vertente sui medesimi fatti, la selezione degli elementi probatori idonei a consentire il riscontro di profili di responsabilità spetta ai competenti organi deliberanti e, in sede di impugnativa, alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, mentre la cognizione della Suprema Corte, eventualmente adita con ricorso per violazione di legge, è limitata alla inesistenza o mera apparenza della motivazione, viceversa esulandovi la verifica circa la sufficienza o razionalità della stessa.



Il commento ad una recente sentenza del Consiglio di Stato, che ha legittimato l’erogazione nelle farmacie di alcune prestazioni riabilitative da parte del fisioterapista, offre all’autore lo spunto per lumeggiare le ulteriori prospettive di sviluppo del modello della c.d. farmacia dei servizi ad oltre un decennio dal suo varo da parte del legislatore, tracciandone al contempo un primo bilancio.



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