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Enti e aziende del SSN

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, Ordinanza, 16 maggio 2023 n. 13391. L’attività intramoenia, al fine della riduzione delle liste di attesa, non può comportare un volume di attività libero professionale superiore a quella che il dipendente deve assicurare per i compiti istituzionali



Gli ospedali classificati sono equiparati a quelli pubblici ai soli fini della programmazione della rete sanitaria, e non anche ad ogni altro fine: per quanto qui rileva essi sono inquadrati nel settore privato, e come tali legittimamente non rientrano nella disciplina delle attività intra moenia previste per le strutture pubbliche.



La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza depositata il 14/02/2023, n. 4524, ha deciso sul caso di un medico di medicina generale (medico di base) operante in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, in relazione al diritto al pagamento della misura intera dei corrispettivi previsti dall'Accordo integrativo regionale per la medicina generale per le voci ‘assistenza domiciliare integrata’ e compensi denominati ‘NCP in gruppo’, il cui importo unitario mensile per assistito, era stato ridotto unilateralmente dall'ASL a fronte di prestazioni rimaste invariate.



L’autrice esamina, individuandone le implicazioni e gli effetti sistematici, la recente decisione con cui la Corte di Giustizia UE ha chiarito che i poteri di supervisione attribuiti dal Regolamento delegato UE 2016/161 alle autorità pubbliche nazionali in materia di concorso alla gestione di archivi informatici volti al tracciamento dei farmaci, possono estendersi fino alla creazione di un’autonoma interfaccia specifica per i medicinali rimborsati dal sistema sanitario nazionale, detenuta e gestita dal soggetto pubblico, che sia di uso obbligatorio tanto per le farmacie quanto per l’ente che gestisce l’archivio stesso, di modo che la tecnologia consenta di avvalersi delle informazioni contenute nel sistema di archivi non solo per la lotta alla contraffazione ma anche ai fini del rimborso, della farmacovigilanza o della farmaco- epidemiologia.



Pubblicato sul sito istituzionale di AIFA il Rapporto, aggiornato a giugno 2023, recante “Effetti delle procedure semplificate per la negoziazione dei medicinali introdotte nel 2020”.  



Grava sulla Asl la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa. L'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici.



All’esito del convegno del 24 maggio 2023, sul sito istituzionale dell’AGENAS è stato pubblicato il materiale di presentazione del Modello di valutazione multidimensionale della performance manageriale nelle Aziende Ospedaliere (Comunicato stampa; Slide presentate e Approfondimento Regione Campania).



La tutela giurisdizionale garantita dall’art. 24 Cost. comprende anche la fase dell’esecuzione forzata, in quanto necessaria a rendere effettiva l’attuazione del provvedimento giudiziale, sicché una misura legislativa che incida sull’efficacia dei titoli esecutivi di formazione giudiziale è legittima solo se limitata a un ristretto periodo temporale e compensata da disposizioni sostanziali che prospettino un soddisfacimento alternativo dei diritti portati dai titoli.



L’orientamento già seguito da questa Sezione con riferimento alla prassi dell’opposizione di clausole con le quali le strutture private precisano di sottoscrivere i contratti, al solo scopo di non incorrere nella sospensione del rapporto di accreditamento e riservandosi comunque ogni più ampia tutela, ha reiteratamente chiarito che – nelle ipotesi in cui detta facoltà di sottoscrizione con riserva non risulti contemplata nel modello contrattuale di riferimento – i caveat in tal senso formalizzati debbano “intendersi come non opposti e, dunque, come tali, non… idonei a impedire la formazione dell’accordo”.



I due procedimenti – di autorizzazione e di accreditamento – sono, in base ai richiamati principi fondamentali della legge statale, tra di loro autonomi, essendo ciascuno finalizzato alla valutazione di indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili.



Il Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34 introduce misure importanti in materia di salute.



La Legge 24 febbraio 2023, n. 14, avente a oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 49 del 27/02/2023, introduce diverse novità in materia sanitaria.



L’Azienda sanitaria non deve specificamente motivare le ragioni per le quali applica sic et simpliciter le determinazioni regionali, mentre è titolare di un potere ampiamente discrezionale – da esercitare sulla base di una adeguata motivazione che dia conto del perché si aumenti la spesa pubblica – allorquando ritenga di dover tener conto di ulteriori elementi, diversi da quelli tipizzati dalle previsioni regionali. Il protrarsi del procedimento volto al rilascio di un’autorizzazione da parte dell’Asl appellante attiene alla fisiologia dei rapporti amministrativi.



Il contributo indaga il delicato tema della formazione continua, in cui si compendia il diritto-dovere dei professionisti sanitari all’aggiornamento professionale e alla formazione permanente, al fine di adeguare le conoscenze professionali, nonché a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti, secondo il progresso scientifico e tecnologico. Particolare attenzione è riservata al rapporto fra obbligo formativo e responsabilità professionale, nonché ai profili organizzativi del diritto alla formazione attraverso l’analisi del sistema ECM.



La nota analizza i criteri di ubicazione territoriale delle farmacie rurali, evidenziando le ragioni di tutela dell’interesse pubblico, sub specie di adeguata accessibilità al servizio farmaceutico della popolazione residente in zone svantaggiate, che legittimano l’utilizzo in chiave derogatoria del criterio topografico-demografico in luogo di quello fondato sul solo parametro numerico dell’utenza servita da ciascun esercizio.



L’autore prende spunto dal commento alla sentenza 113/2022 della Corte costituzionale per esaminare i rapporti di natura sistematica e di tono costituzionalistico fra i diritti, i valori e le libertà fondamentali coinvolti nella disciplina dell’accreditamento istituzionale delle strutture private autorizzate, con particolare riguardo ai vincoli circa l’assunzione del personale a queste ultime imposti dal legislatore regionale quali requisiti ulteriori al cui possesso è subordinato il rilascio dell’accreditamento stesso.



Nel caso in esame, proprio in quanto non sussiste un accordo quadro ex art. 9 ter, comma 5, d. l. 78/2015, l’Azienda ospedaliera ha provveduto attraverso un affidamento diretto “in ampliamento di contratto stipulato” […], che può farsi rientrare nella categoria della c.d. clausola di adesione intesa quale forma di contrattazione ad aggregazione successiva.



La nota prende in esame una recente sentenza del Consiglio di Stato che rappresenta l’occasione per fare il punto sul complesso rapporto esistente fra i provvedimenti che abilitano l’apertura e il trasferimento delle farmacie, o l’ampliamento degli esercizi farmaceutici già attivi in locali annessi, da un lato, e il principio di unicità della farmacia nel contesto attuale, dall’altro, anche alla luce delle nuove competenze proprie della farmacia dei servizi che inducono a riflettere sui nessi tra la natura delle prestazioni erogate e l’applicabilità al settore delle norme sull’esercizio dell’attività amministrativa poste a garanzia dei privati.



Il commento, dedicato all’analisi delle ragioni che hanno indotto il giudice amministrativo a giudicare legittimo il divieto eccezionale di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, previsto dall’art. 16 septies, co. 2, lett. g) L. 215/2021, svolge considerazioni che spaziano dai profili esegetici della normativa al moto pendolare che, a seconda delle epoche storiche, porta il legislatore a privilegiare ora la posizione del creditore ora quella del debitore.



La nota prende in esame l’orientamento giurisprudenziale che, sopperendo ad una lacuna del sistema normativo, raccorda le funzioni della ASL e del Comune sì da rendere operante ed effettivo l’obbligo della P.A. di provvedere sulla richiesta del privato di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria in caso di mancata definizione del fabbisogno regionale.



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