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Appalti e salute

L’accreditamento relativo ai servizi sociali è, al pari di quello riferito ai servizi sanitari, un titolo - o, in chiave oggettiva, una modalità di esecuzione del servizio - di carattere abilitativo-concessorio mediante il/la quale un soggetto privato viene “attratto” entro la sfera organizzativa pubblicistica del servizio pubblico sanitario, acquisendo la conseguente legittimazione ad operare “in luogo” dell’Amministrazione, originaria ed istituzionale titolare della funzione assistenziale, e riversando i costi del servizio a carico della stessa, secondo i criteri ed entro i limiti prefissati a livello contrattuale. Contrasta con i principi concorrenziali di matrice euro-unitaria il consolidamento della posizione di plusvalore concorrenziale conseguente all’accreditamento a scapito della necessaria verifica, periodica e trasparente, dell’eventuale maggiore efficienza e qualità di soggetti aspiranti.



La normativa di settore assegna alla Consip un ruolo suppletivo e non preclude la ricerca di opzioni negoziali alternative mirate a conseguire condizioni economiche migliorative, sulla base di una valutazione discrezionale dei parametri di qualità/prezzo comparati”; specificando che si controverte di una “valutazione discrezionale dell’amministrazione, gravando sulla stessa l’onere di verificare se il contratto già stipulato offra condizioni di maggior vantaggio rispetto ai parametri di qualità di prezzo degli strumenti messi a disposizione da Consip, coerentemente con i principi di economicità, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa.



Nella disciplina vigente ratione temporis degli appalti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione la revisione dei prezzi può trovare applicazione solo se previamente disciplinata nei documenti di gara, sulla base di un’accurata istruttoria, di esclusiva competenza della stazione appaltante, alla quale spetta l’adozione del provvedimento finale che riconosce o nega l’aumento dei prezzi, senza che a tale incombenza possa sopperire il giudice amministrativo con i propri poteri di cognizione, trattandosi di attività tecnico-discrezionale istituzionalmente riservata alla pubblica amministrazione.



L’art. 115 del D.lgs. n. 163/2006, che ha natura di norma imperativa e pertanto inderogabile, prevede che sia l’amministrazione responsabile dell’acquisizione di beni e servizi a dover condurre le attività anche istruttorie dirette a determinare la revisione prezzi nei rapporti con gli operatori economici contraenti […]. All’uopo deve essere condotta una istruttoria adeguata, a garanzia del corretto funzionamento del meccanismo di revisione dei prezzi e del perseguimento dell’interesse generale posto a base dell’istituto in questione.



La discrezionalità di cui all’art. 51, commi 2 (vincolo di partecipazione) e 3 (vincolo di aggiudicazione), se si esercita nell’an (con l’introduzione del vincolo quantitativo di partecipazione e/o di aggiudicazione) a fortiori trova applicazione nel quomodo (quanto alla scelta di estendere o meno tale vincolo anche alle società che formano un unico centro decisionale).



La mancata rispondenza dell'offerta tecnica ad una caratteristica essenziale prescritta dal capitolato rivela l'inadeguatezza del progetto proposto dall'impresa controinteressata rispetto alle esigenze manifestate dall'Amministrazione negli atti di gara. Da ciò consegue la doverosa estromissione dell'offerente dalla selezione, a prescindere da un'espressa clausola di esclusione, in quanto in tale ipotesi difetta un elemento indispensabile per definire il contenuto delle prestazioni su cui deve perfezionarsi l'accordo contrattuale.



La stazione appaltante, laddove decida di introdurre (ndr: in merito alle formule per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica) l’uso di correttivi finalizzati a evitare ribassi eccessivi, deve anzitutto dimostrare di conoscere bene il mercato di riferimento, visto che i ribassi eccessivi vanno sicuramente combattuti tanto negli appalti di lavori pubblici quanto negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera (perché in questi casi un ribasso eccessivo di solito apre la strada a lavori eseguiti con materiali più scadenti o a servizi erogati “al risparmio”, ossia tagliando le lavorative effettivamente erogate).



Nel caso di specie l’affidamento dei servizi complementari … è avvenuto nonostante l’assenza dei presupposti previsti in sede di adesione alla convenzione Consip MIES; si è preceduto a un affidamento diretto, senza alcun bando od avviso di gara, di servizi complementari in patente violazione delle prescrizioni contenute dalla convenzione Consip MIES, determinando una grave violazione contrattualistica.



La necessità del contenimento della spesa sanitaria doveva trovare ingresso nella predisposizione dei documenti di gara, eventualmente prevedendo le percentuali di aggiudicazione, non potendo essere inserito ex post attraverso una scelta unilaterale.



Nel caso in esame, proprio in quanto non sussiste un accordo quadro ex art. 9 ter, comma 5, d. l. 78/2015, l’Azienda ospedaliera ha provveduto attraverso un affidamento diretto “in ampliamento di contratto stipulato” […], che può farsi rientrare nella categoria della c.d. clausola di adesione intesa quale forma di contrattazione ad aggregazione successiva.



La segnalazione (ndr: all’A.NA.C.) è intervenuta in data 5 febbraio 2016, […]. Ne consegue che la norma correttamente da applicarsi è il citato art. 8 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, in ragione della data dell’intervenuta segnalazione, che comporta la sua applicabilità anche alla successiva attività procedimentale. Fondato è il motivo, con il quale si contesta il mancato inserimento, da parte dell’ANAC, dei dati ulteriormente emersi e comunicati, a cura anche della stessa stazione appaltante, nella censurata annotazione […] L’ANAC avrebbe dovuto riportare nell’annotazione anche i su richiamati dati, che avrebbero dato conto di una situazione in fatto e in diritto più aderente alla realtà e certamente meno dannosa per la società ricorrente.



La deliberazione di revoca dell'aggiudicazione, impugnata in primo grado, va qualificata, per la parte relativa al (mancato) possesso ab origine dei presupposti di partecipazione alla gara, come annullamento dell’aggiudicazione. Non è precluso un esercizio di poteri pubblicistici di autotutela dell’amministrazione pur dopo la stipula del contratto, e in fase di esecuzione dello stesso, non potendo escludersi che anche nella fase esecutiva del contratto di appalto l’Amministrazione committente disponga di poteri autoritativi, il cui esercizio si manifesti attraverso atti aventi natura provvedimentale espressione di discrezionalità valutativa, a fronte dei quali la posizione soggettiva del privato si atteggia a interesse legittimo. La controversia avente ad oggetto l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione è devoluta alla giurisdizione amministrativa.



Il delitto di turbata libertà di scelta del contraente non è configurabile in caso di affidamento disposto in via diretta e senza gara.



L’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici impone, ai concorrenti, di indicare “i propri costi della manodopera” nell’offerta economica. Ciò costituisce un obbligo dichiarativo imposto alle società partecipanti alla gara pubblica a pena di esclusione.



Il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato. Non può ritenersi preclusa alla discrezionalità della pubblica amministrazione suddividere l’appalto in lotti di importo elevato tutte le volte in cui tale scelta risponda alle esigenze valutate meritevoli di soddisfacimento, costituendo l’obbligo in questione un principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie […].



Trattandosi di un servizio sanitario non standardizzato non v’è dubbio che la scelta del criterio di aggiudicazione del minor prezzo sia illegittima.



La campionatura non è un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell'offerta tecnica documentale, essendo destinata a comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti, appunto, campioni, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti. In altri termini, la campionatura, pur non costituendone una componente essenziale ed intrinseca, resta strettamente connessa all'offerta tecnica ed è funzionale alla sua migliore valutazione qualitativa.



Laddove la lex specialis abbia compiutamente descritto nel contenuto prestazionale la fornitura degli ausili, tenendo debitamente conto dell’attività di personalizzazione e di adeguamento, non vi è motivo per ritenere che la scelta del criterio del minor prezzo sia ipso facto illegittima per avere trascurato un profilo, quello qualitativo, che la stazione appaltante ha già cristallizzato nell’esatta e corretta descrizione della fornitura, ritenendo che le forniture abbiano caratteristiche standardizzate o, comunque, contraddistinte da elevata ripetitività.



Le esigenze dell’amministrazione sono il prius… e non possono essere pretermesse o prevaricate da interpretazioni che, alla luce del principio di massima partecipazione, finiscano per imporre all’amministrazione un bene che essa non vuole o non ha chiesto.



Nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti al pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull’operato dell’amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest’ultima di responsabilità non solo per comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi. Nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa.



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