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Appalti e salute

Laddove il frazionamento è, in via di principio e sia pure tendenzialmente doveroso […], il vincolo di aggiudicazione opera in una (più) discrezionale prospettiva distributiva (propriamente antitrust), intesa come tale a disincentivare la concentrazione di potere economico, a precludere l’accaparramento di commesse da parte operatori ‘forti’, strutturati ed organizzati facenti capo ad unico centro decisionale. […] In tale prospettiva, la questione sarebbe (sempre) rimessa alla previsione – necessariamente espressa, non potendosi desumere un vincolo implicito – della lex specialis.



L'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 consente all'amministrazione di escludere dalla procedura selettiva le imprese che offrono prodotti difformi dalle specifiche tecniche richieste. La difformità dell'offerta rispetto alle caratteristiche tecniche essenziali previste negli atti di gara può risolversi in un aliud pro alio. Nelle gare indette per l'affidamento di appalti pubblici lo scorrimento della graduatoria dei concorrenti, di norma, costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo della stazione appaltante.



Nella materia della revisione dei prezzi nei contratti di appalto di lavori e di servizi e nei contratti di fornitura ha sempre operato la clausola di specialità dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, di talché i normali parametri normativi (di cui agli artt. 1467 ss., 1664, 1677, etc., del codice civile) di regola non operano nei predetti rapporti obbligatori, che sono invece disciplinati, sotto questo profilo, da norme speciali ad hoc, che tendenzialmente, peraltro, tendono a restringere il margine di scelta “discrezionale” dell’amministrazione committente.



Tre sono i presupposti per poter disporre la variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016: la sopravvenienza di circostanze impreviste ed imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice; la mancata alterazione della natura generale del contratto; l’eventuale aumento del prezzo nei limiti del 50 per cento del valore del contratto iniziale.



Al fine dell'esercizio del diritto di accesso che abbia ad oggetto dati sensibili, è essenziale dimostrare … la concreta necessità (e, dunque, la stretta indispensabilità) dell'utilizzazione della documentazione richiesta in uno specifico giudizio. L'onere della prova del suddetto nesso di strumentalità incombe … su chi agisce. L'interesse difensivo all'accesso … va, dunque, verificato in concreto. È altresì necessario provare il collegamento tra la posizione giuridica soggettiva da tutelare e i documenti oggetto della richiesta di accesso.



L’appalto per il quale è lite, ragionevolmente e correttamente, è stato ricondotto dalla stazione appaltante alla fattispecie di cui al comma 4, lett. b), attesa la natura di servizio “con caratteristiche standardizzate” e per le quali vige un nomenclatore tariffario SIAPEC delle prestazioni di anatomia patologica, così come previsto nelle Linee Guida SIAPEC espressamente richiamate nel capitolato speciale.



Per quanto riguarda la richiesta di accesso al numero telefonico, la domanda non può essere accolta in quanto, la “situazione giuridica altra” cui l’accesso è funzionale, è stata pienamente soddisfatta dalla resistente allorquando ha trasmesso il file audio della chiamata alla Centrale Operativa del 118. Discorso diverso deve essere fatto per l’accesso alla Scheda di Intervento, qualora intesa come la scheda che contenga tutti i dati desunti dalle comunicazioni intercorse fra utente e Centrale Operativa e fra Centrale Operativa e Mezzo di Soccorso comprensivi di orari e altri riferimenti, essendo funzionale alla ricostruzione dei fatti relativi al sinistro de quo.



Mentre l’immatricolazione dell’ambulanza (e quindi il rilascio di una conforme carta di circolazione) in relazione all’una o all’altra categoria presuppone esclusivamente l’accertamento della sussistenza delle (immodificabili e strutturali) “caratteristiche costruttive” indicate nei rispettivi “allegati tecnici”, il conseguimento dell’autorizzazione sanitaria richiede la verifica della sussistenza – con particolare riguardo alla tipologia “A” – delle “specifiche attrezzature di assistenza” all’uopo necessarie e nella specie minuziosamente elencate dall’art. 6 del citato regolamento, sub “attrezzature” e “dotazioni”.



Ha natura intellettuale un appalto relativo alla “ideazione e fornitura di un software personalizzato, attività manutentive, di aiuto e supporto a latere, e di formazione del personale” trattandosi di prestazioni professionali connotate da cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate.



L’ANAC, per agevolare le stazioni appaltanti nella fase di prima applicazione del nuovo codice, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la versione aggiornata dello Schema di Bando tipo n. 1/2023.



I principi generali e le novità del nuovo codice dei contratti pubblici sono stati schematizzati e divulgati dall’ANAC attraverso apposite schede illustrative.



L’aggiudicazione di un appalto Consip è da ritenere sufficiente a radicare un interesse diretto ed attuale alla eliminazione di simili bandi autonomi.



Con la delibera N. 143 del 4 aprile 2023, l’ANAC ha precisato le modalità con cui le Stazioni Appaltanti possono fissare il contenuto del bando di gara e, in particolare, il rapporto tra la stima dell’importo posto a base di gara in materia di costi della manodopera e le tabelle ministeriali.



Integrate dalla Circolare del 14 aprile 2023, n. 16, le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori.



La nota analizza il principio della suddivisione degli appalti in lotti funzionali, evidenziando la natura del potere esercitato in materia dalle stazioni appaltanti e dedicando un particolare approfondimento all’evoluzione diacronica della normativa sui contratti pubblici e all’esame della casistica riguardante in modo specifico il settore sanitario.



Si chiede alla Corte di giustizia dell’UE di pronunciarsi sulla seguente questione pregiudiziale: “se gli artt. 16, 49, 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'art. 4, Protocollo 7, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo – CEDU, l'art. 6 del TUE, i principi di proporzionalità, concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli articoli gli artt. 49, 50, 54 e 56 del TFUE, ostino a norme interne (artt. 38, comma 1, lett. f), 48 e 75 del d.lgs. n. 163 del 2006) che prevedano l’applicazione della sanzione d’incameramento della cauzione provvisoria, quale conseguenza automatica dell'esclusione di un operatore economico da una procedura di affidamento di un contratto pubblico di servizi, benché il medesimo operatore economico sia stato già destinatario, in relazione alla medesima ed unitaria condotta, di altra sanzione definita a seguito di apposito procedimento attivato ad opera di altra competente Autorità del medesimo Stato membro”.



Specie fuori di una disciplina contrattuale o normativa specifica più stringente, la revisione dei prezzi non costituisce né un dovere in capo all’amministrazione, né un diritto del fornitore ma un’evenienza rimessa al raggiungimento di un comune accordo delle parti.



L’accreditamento relativo ai servizi sociali è, al pari di quello riferito ai servizi sanitari, un titolo - o, in chiave oggettiva, una modalità di esecuzione del servizio - di carattere abilitativo-concessorio mediante il/la quale un soggetto privato viene “attratto” entro la sfera organizzativa pubblicistica del servizio pubblico sanitario, acquisendo la conseguente legittimazione ad operare “in luogo” dell’Amministrazione, originaria ed istituzionale titolare della funzione assistenziale, e riversando i costi del servizio a carico della stessa, secondo i criteri ed entro i limiti prefissati a livello contrattuale. Contrasta con i principi concorrenziali di matrice euro-unitaria il consolidamento della posizione di plusvalore concorrenziale conseguente all’accreditamento a scapito della necessaria verifica, periodica e trasparente, dell’eventuale maggiore efficienza e qualità di soggetti aspiranti.



La normativa di settore assegna alla Consip un ruolo suppletivo e non preclude la ricerca di opzioni negoziali alternative mirate a conseguire condizioni economiche migliorative, sulla base di una valutazione discrezionale dei parametri di qualità/prezzo comparati”; specificando che si controverte di una “valutazione discrezionale dell’amministrazione, gravando sulla stessa l’onere di verificare se il contratto già stipulato offra condizioni di maggior vantaggio rispetto ai parametri di qualità di prezzo degli strumenti messi a disposizione da Consip, coerentemente con i principi di economicità, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa.



Nella disciplina vigente ratione temporis degli appalti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione la revisione dei prezzi può trovare applicazione solo se previamente disciplinata nei documenti di gara, sulla base di un’accurata istruttoria, di esclusiva competenza della stazione appaltante, alla quale spetta l’adozione del provvedimento finale che riconosce o nega l’aumento dei prezzi, senza che a tale incombenza possa sopperire il giudice amministrativo con i propri poteri di cognizione, trattandosi di attività tecnico-discrezionale istituzionalmente riservata alla pubblica amministrazione.



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