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Accordi contrattuali

L’autore prende spunto dal commento alla sentenza 113/2022 della Corte costituzionale per esaminare i rapporti di natura sistematica e di tono costituzionalistico fra i diritti, i valori e le libertà fondamentali coinvolti nella disciplina dell’accreditamento istituzionale delle strutture private autorizzate, con particolare riguardo ai vincoli circa l’assunzione del personale a queste ultime imposti dal legislatore regionale quali requisiti ulteriori al cui possesso è subordinato il rilascio dell’accreditamento stesso.



Nel caso in esame, proprio in quanto non sussiste un accordo quadro ex art. 9 ter, comma 5, d. l. 78/2015, l’Azienda ospedaliera ha provveduto attraverso un affidamento diretto “in ampliamento di contratto stipulato” […], che può farsi rientrare nella categoria della c.d. clausola di adesione intesa quale forma di contrattazione ad aggregazione successiva.



La prioritaria esigenza di contenimento della spesa pubblica, essendo funzionale alla tenuta del Servizio sanitario regionale e quindi, in definitiva, alla possibilità di assicurare con la necessaria continuità l’erogazione di prestazioni sanitarie, assume un rilievo preminente rispetto alle pur apprezzabili esigenze economiche delle case di cura private accreditate, le quali non sono obbligate a stipulare accordi con le Aziende sanitarie locali, qualora non reputino remunerativi o economicamente congrui i budget assegnati, potendo continuare ad operare sul mercato come liberi operatori economici.



Rilevata la sicura assenza del requisito soggettivo e, dunque, l’impossibilità d’invocare il vizio del consenso correlato alla sottoscrizione dell’accordo negoziale con AIFA, in alternativa alla sottoscrizione di un contratto ritenuto ingiusto, l’unica strada percorribile in termini sostanziali e processuali dall’azienda farmaceutica ricorrente è quella di gravare direttamente la nota AIFA, con cui si enunciavano all’azienda le condizioni per raggiungere l’accordo negoziale, oppure quella di subire la riclassificazione in fascia C, per poi tempestivamente impugnarla.



La struttura consensuale nella determinazione del prezzo del farmaco induce a ritenere che l’azione pubblica, in questo caso esercitata, assume una valenza autoritativa residuale, in quanto è il consenso prestato dalla parte privata che condiziona il contenuto del provvedimento finale e che costituisce il regolamento dei diversi interessi contrapposti.



È rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. degli artt. 3, 41 e 117, commi 1, 2, 3 della Cost. la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della l. regionale Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 nella parte in cui prevede che “[…] il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona, necessario a soddisfare gli standard organizzativi, dovrà avere con la struttura in un rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) […]”.



Un accordo di cooperazione con cui gli enti aderenti trasferiscono ad uno di essi la responsabilità dell’organizzazione di servizi a vantaggio degli enti medesimi, consente di considerare l’ente destinatario, ai fini delle aggiudicazioni successive al trasferimento, quale amministrazione aggiudicatrice, consentendogli di affidare ad un organismo in house servizi volti a soddisfare anche le esigenze degli altri enti aderenti all’accordo.



Il Consiglio di Stato ribadisce la legittimità della clausola di salvaguardia apposta nei contratti che gli operatori privati accreditati stipulano con le Regioni, in piano di rientro e non, per la erogazione di prestazioni sanitarie. Tale clausola è preordinata alla duplice scopo di garantire il necessario contenimento della spesa sanitaria e di evitare che il rispetto dei vincoli finanziari, attuato con la sottoscrizione di accordi contrattuali compatibili con le risorse regionali disponibili, possa essere esposto ad iniziative in sede giurisdizionale in grado di compromettere o porre in pericolo gli obiettivi perseguiti dalla Regione.



Nel rapporto tra autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria da parte di una struttura privata e il successivo accreditamento della stessa presso il SSR, non esiste pregiudizialità e pertanto, l'effetto della sua revoca non può bloccare l'esercizio dell'attività sanitaria privata della struttura.



Sulla base di intese tra lo Stato e le Regioni, è stato istituito un sistema di accreditamento quanto più possibile uniforme a livello nazionale. In tale contesto si colloca l’istituzione degli Organismi Tecnicamente Accreditanti (OTA), i quali contribuiscono a garantire l’ottimale e uniforme funzionamento del sistema di accreditamento.



Gli interessi sanitari sono garantiti attraverso standard quantitativi e qualitativi. La tipologia di rapporto di lavoro è invece prevalentemente legata al diverso tema della salvaguardia della stabilità occupazionale nel settore sanitario privato.



L’Azienda sanitaria deve stipulare il contratto con gli operatori sanitari privati (art. 8-quinquies, d. lgs. n. 502/1992), nel rispetto della normativa comunitaria e interna. Non risulta compatibile la prassi della proroga automatica.



In tema di IRES, le società private accreditate, anche se gestiscono un "presidio ospedaliero", non coincidono con gli "enti ospedalieri" di cui all'art. 2 della legge 132/1968; ad esse non è dunque applicabile la riduzione IRES.



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